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Sez. 1, Sentenza n. 632 del 06/03/1985 Cc. (dep. 05/04/1985) Rv. 168613 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168613-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE - MOTIVAZIONE.*

In tema di applicazione di misure di prevenzione ed, in particolare, di quella relativa alla sorveglianza speciale, il convincimento del giudice sulla pericolosità sociale del proposto è ampiamente discrezionale e può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni - purché obiettivamente accertati - quali i precedenti penali, recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati o di mafiosi ed altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza e la moralità pubblica. La discrezionalità del decidente nella applicazione della misura di prevenzione si riflette, poi, nella motivazione dei relativi provvedimenti, nel senso che il giudice può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente sulle informazioni fornite dagli organi di polizia, della cui veridicità non è necessario trarre "aliunde" la conferma, richiedendosi soltanto che le stesse non siano in antitesi con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa. E ciò perché la pericolosità, cui fa riferimento la legge ai fini della applicazione delle misure di prevenzione, è quella sociale in senso lato, comprendente, cioè, da una parte, la semplice immoralità non costituente reato e, dall'altra, l'accertata predisposizione al delitto e la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia stata raggiunta una prova certa di reità.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)