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Sez. U, Ordinanza n. 538 del 24/10/1977 (Rv. 388152 - 01)

TRENTINO - ALTO ADIGE - POTESTA LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - ESCLUSIVA - LIMITI - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - URBANISTICA (E PIANI REGOLATORI) - BOLZANO - ART 24 DEL TU 23 GIUGNO 1970 N 20 - COSTRUZIONI DELLO STATO NELL'AMBITO DEL DEMANIO STATALE - NECESSITA DELLA LICENZA EDILIZIA DEL COMUNE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 4 E 11 DELLO STATUTO REGIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388152-01

TRENTINO - ALTO ADIGE - POTESTA LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - ESCLUSIVA - LIMITI - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - URBANISTICA (E PIANI REGOLATORI) - BOLZANO - ART 24 DEL TU 23 GIUGNO 1970 N 20 - COSTRUZIONI DELLO STATO NELL'AMBITO DEL DEMANIO STATALE - NECESSITA DELLA LICENZA EDILIZIA DEL COMUNE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 4 E 11 DELLO STATUTO REGIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*

Non e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 24, comma secondo, del tu delle leggi della provincia di Bolzano 23 giugno 1970, n 20 (ordinamento urbanistico provinciale) in relazione agli artt 11 e 4 dello statuto speciale della regione Trentino-alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, in quanto la norma denunciata, subordinando l'attivita edilizia dello stato nell'ambito del proprio Demanio alla licenza comunale (e, conseguentemente, assoggettando lo stato ai contributi previsti nel comma quarto del medesimo articolo) contrasta con la disciplina dello statuto speciale la quale, nell'attribuire alle province il potere di emanare in materia urbanistica norme legislative di carattere primario (art 11), stabilisce che cio debba avvenire nei limiti indicati nell'art 4, e, cioe, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello stato, i quali, nella materia in esame, escludono qualsiasi potere comunale di controllo dell'attivita edilizia dello stato nell'ambito demaniale, come risulta dall'art 31 della legge 17 agosto 1942, n 1150, nel testo modificato dall'art 10 della legge 6 agosto 1967, n 765.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 4, Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 11, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 23/06/1970 num. 20 art. 24 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)