Sez. U, Sentenza n. 3789 del 24/06/1985 (Rv. 441375 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ART. 24 DELL'ORDINAMENTO URBANISTICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 GIUGNO 1970 N. 23 - PREVISIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ANCHE PER COSTRUZIONI DA ESEGUIRSI SU TERRENI DEMANIALI, CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUELLE DESTINATE ALLA DIFESA NAZIONALE - FABBRICATO REALIZZATO SU DEMANIO FERROVIARIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE CONTRO IL COMUNE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI CHIEDERE LA LICENZA EDILIZIA E DI PAGARE IL CONTRIBUTO O RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO GIÀ PAGATO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ART. 24 DELL'ORDINAMENTO URBANISTICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 GIUGNO 1970 N. 23 - PREVISIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ANCHE PER COSTRUZIONI DA ESEGUIRSI SU TERRENI DEMANIALI, CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUELLE DESTINATE ALLA DIFESA NAZIONALE - FABBRICATO REALIZZATO SU DEMANIO FERROVIARIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE CONTRO IL COMUNE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI CHIEDERE LA LICENZA EDILIZIA E DI PAGARE IL CONTRIBUTO O RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO GIÀ PAGATO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'art. 24 dell'ordinamento urbanistico della provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale n. 20 del 23 giugno 1970, dopo aver fissato l'Obbligo della licenza del sindaco per l'esecuzione di costruzioni, e prevista la potestà del sindaco medesimo di imporre in Sede di licenza contributi per le opere di urbanizzazione, estende la relativa disciplina alle costruzioni da eseguirsi su terreni demaniali, con la sola eccezione di quelle destinate alla difesa nazionale. Pertanto, nella controversia promossa dall'amministrazione delle ferrovie dello stato nei confronti del comune, per sentir negare il proprio Obbligo di richiedere la licenza e di pagare il contributo, ovvero anche per ottenere la restituzione del contributo già versato, in relazione alla costruzione di fabbricato su terreno del Demanio ferroviario, non è ravvisabile una denuncia di totale carenza del potere della autorità comunale di interferire su detta attività edificatoria, indipendentemente dalla formulazione della domanda in tal senso, ma una richiesta di Sindacato sulla correttezza dell'Esercizio di quel potere. Ne consegue che la questione della Competenza giurisdizionale sulla controversia medesima, ove essa si riferisca ad Atti anteriori all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (e non possa quindi applicarsi l'art. 16 di tale legge sulla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali), resta regolata dai criteri ordinari, in relazione alla natura e consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e va quindi risolta con l'affermazione della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, essendo configurabile un mero interesse legittimo a fronte dell'Esercizio del suddetto potere. (V 4429/80, mass n 408308; (V 538/77, mass n 388152).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 23/06/1970 num. 20 art. 24 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)