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Sez. L, Ordinanza n. 35903 del 22/12/2023 (Rv. 669596 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Liquidazione in regime di totalizzazione ex art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 - Requisito anagrafico - Necessità. PROFESSIONISTI - RAGIONIERI - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669596-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di pensione di vecchiaia, ai fini della liquidazione in regime di totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006, deve tenersi conto del requisito anagrafico, oltre che dell'anzianità contributiva.

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)