diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 18616 del 30/06/2021 (Rv. 661650 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo dei contributi - Disciplina della totalizzazione ex d.lgs. n. 42 del 2006 - Applicabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2021-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661650-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni (nella specie, dei lavoratori dipendenti, dei commercianti e degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali), trovano applicazione, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di cui all'art. 16 della l. n. 233 del 1990, non derogate o abrogate dall'art. 71 della l. n. 388 del 2000 e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi (sostituita, successivamente, dal d.lgs. n. 42 del 2006). La liquidazione della pensione in regime di totalizzazione va effettuata in modo unitario, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2006, applicando il sistema contributivo, salvo il ricorrere delle ipotesi eccettuative di tale regola, che richiedono quali presupposti l'iscrizione del lavoratore prima del 1996 ed il raggiungimento, presso la gestione dei lavoratori dipendenti, dei requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)