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Sez. L, Sentenza n. 3045 del 06/05/1986 (Rv. 446056 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RIFORMA O ANNULLAMENTO DEL CAPO DELLA SENTENZA AD ESSA RELATIVO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL DISTRATTARIO - PREVIO ORDINE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE O DEL RINVIO - NECESSITÀ - PROPONIBILITÀ DA PARTE DEL SOCCOMBENTE DI UNA AUTONOMA AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446056-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RIFORMA O ANNULLAMENTO DEL CAPO DELLA SENTENZA AD ESSA RELATIVO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL DISTRATTARIO - PREVIO ORDINE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE O DEL RINVIO - NECESSITÀ - PROPONIBILITÀ DA PARTE DEL SOCCOMBENTE DI UNA AUTONOMA AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - IRRILEVANZA.*

A seguito della riforma o dell'annullamento della sentenza che aveva disposto la distrazione, il difensore distrattario è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e la restituzione deve essere disposta dal giudice dell'impugnazione o dal giudice del rinvio ex art. 389 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che il soccombente possa convenire in giudizio il difensore proponendo in via autonoma un'Azione di ripetizione di indebito oggettivo. (V 1202/65, mass n 312304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)