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Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 14/06/1965 (Rv. 312304 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - RIFORMA DELLA SENTENZA - RIPETIZIONE DELLE SOMME PAGATE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1965-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312304-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - RIFORMA DELLA SENTENZA - RIPETIZIONE DELLE SOMME PAGATE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

Nel caso di successiva riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, portante la condanna al pagamento di spese ed onorari in favore del difensore della parte gia vittoriosa, che aveva dichiarato di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi, deve ritenersi che tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo e il difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte gia soccombente rimane l'unico legittimato passivo nell'Azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte. Non e, invece, legittimata passiva, in tale Azione, la parte gia vittoriosa nel rapporto sostanziale la quale rimane estranea al provvedimento di distrazione, non avendo dal soccombente riscosso alcuna somma per dette spese ed onorari. (V. N. 3708/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)