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Sez. 2, Sentenza n. 1800 del 08/07/1964 (Rv. 302568 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ASSEGNAZIONE DI BENI DETERMINATI - DISPOSIZIONE A TITOLO UNIVERSALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302568-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ASSEGNAZIONE DI BENI DETERMINATI - DISPOSIZIONE A TITOLO UNIVERSALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 558 C.C. si ha istituzione di erede quando l'istituito, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata, sia chiamato nell'universalita dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio ereditariò si ha, invece, legato allorche i beni vengono assegnati singolarmente in modo determinatò con la precisazione che, mentre in base al primo comma del predetto articolo l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volonta testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare una istituzione 4i erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalita di beni del testatore o con una quota di esso, con conseguenza che, sempre che la chiamata venga 'in universam rem' o 'pro quotà si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualita che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo della interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui e dato pervenire attraverso i comuni canoni della volonta testamentaria. Pertanto, alla stregua del secondo comma dell'art. 588c.C., anche l'assegnazione di determinati beni (instituzione ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che, risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioe, nel loro rapporto con il tutto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)