Sez. 3, Sentenza n. 40506 del 17/10/2002 Cc. (dep. 02/12/2002) Rv. 222697 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Compost - Utilizzo per la ricopertura di discarica - Reato di cui all'art. 51 del D.L.vo n. 22 del 1997 - Configurabilità - Fondamento - Rapporti con le disposizioni regionali del F.V.G.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti le disposizioni di cui al Decreto Presidente Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1991 n. 626, contenente norme tecniche per l'utilizzo del compost fuori specifica quale materiale di ricoprimento delle discariche è abrogata per effetto del mancato richiamo da parte dell'art. 8 della Legge Regionale F.V.G. 9 novembre 1998 n. 13, atteso che con tale disposizione venivano individuate le norme regionali da ritenersi ancora in vigore per la loro non collisione con le disposizioni introdotte a livello nazionale dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Conseguentemente l'utilizzazione del compost fuori specifica, inteso quale frazione organica derivante dal processo di trattamento dei rifiuti solidi urbani non impiegabile per fini agrari come ammendante organico a differenza del compost di qualità, per la ricopertura di una discarica configura il reato di smaltimento di rifiuti non pericolosi in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma 1, del citato decreto n. 22
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)