Sez. 3, Sentenza n. 27079 del 21/06/2007 Cc. (dep. 11/07/2007) Rv. 237129 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina in materia di fertilizzanti - Nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 - Ambito di applicazione - Rapporti con la disciplina dettata in materia di acque e rifiuti ed in materia di spandimento di fanghi in agricoltura - Differenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Le disposizioni dettate dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti") sono dirette unicamente a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003, recepite dal medesimo decreto. Ne consegue che le attività di spandimento sul terreno di residui o reflui a scopo di concimazione o correzione rimangono soggette alla disciplina in materia di rifiuti ovvero in materia di acque (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) od, ancora, a quelle che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99). (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che è escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, riconnessi all'utilizzo di fertilizzanti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio, accreditati secondo le specifiche dettate dall'All. 11 al D.Lgs. n. 217 del 2006).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/04/2006 num. 217, Decreto Legisl. 29/04/2006 num. 217 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)