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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 56 del 1987

Decisione
decisa il 1987-02-13, depositata il 1987-02-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:56
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4077

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Contributi sociali di malattia
  • Liberi professionisti prestatori anche di lavoro dipendente
  • Omessa previsione del relativo obbligo di contribuzione
  • Restituzione atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alla questione sollevata, perché le stesse autorità valutino se permanga la rilevanza della stessa questione alla stregua della sopravvenuta normativa. Infatti il d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), con norma di interpretazione autentica (art. 14), ha espressamente affermato l'obbligo della contribuzione in relazione ai redditi da attività libero-professionale e da lavoro dipendente (o da pensione), sia pure distinguendo - senza con ciò ledere i principi di ragionevolezza ed uguaglianza - tra le varie categorie di liberi professionisti. (Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in L. 29 febbraio 1980 n. 33 denunciato - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - "nella parte in cui non prevede per i liberi professionisti, non obbligati alla iscrizione ad un istituto mutualistico, in quanto anche lavoratori dipendenti, l'obbligo di pagare i contributi sociali di malattia sul reddito derivante dalla libera attività professionale"). - S.n. 167/1986.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), del d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (recte n. 663), conv. in legge 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977 n. 285 sulla occupazione giovanile) promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20 dicembre 1982 dal Pretore di Latina nei procedimenti civili vertenti tra Di Prima Maria Assunta e Serafini Claudio ed altri e l'INPS, iscritte ai nn. 738 e 739 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984; Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (ordd. nn. 738, 739/1983) emesse rispettivamente il 20 ed il 6 dicembre 1982 (pervenute il 22 agosto 1983) il Pretore di Latina ha ritenuto non manifestamente infondata "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (recte 663) conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33 nella parte in cui non prevede per i liberi professionisti, non obbligati alla iscrizione ad un istituto mutualistico in quanto anche lavoratori dipendenti, l'obbligo di pagare i contributi sociali di malattia sul reddito derivante dalla libera attività professionale in relazione agli artt. 3 e 53 Cost."; che nei relativi giudizi si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando come successivamente all'ordinanza di rimessione sia stato emanato il d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, il cui art. 14 contiene l'interpretazione autentica dell'art. 3 lett. b), d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980 nel senso auspicato dal Pretore di Latina; l'Avvocatura dello Stato ha pertanto chiesto che venga disposta la restituzione degli atti al giudice a quo;
punto 2
Considerato che va disposta la riunione dei giudizi concernendo essi identica questione; che tale questione di legittimità costituzionale verte sull'art.3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, interpretato nel senso che esso non prevede (si assume in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.) l'obbligo della contribuzione di malattia sul reddito da attività di lavoro professionale a carico di quei liberi professionisti prestatori anche di lavoro dipendente; che, come rilevato, è intervenuto, nelle more, il d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, che con norma di interpretazione autentica (art.14) ha espressamente affermato l'obbligo della contribuzione in relazione ad entrambi i redditi da attività libero-professionale e da lavoro dipendente (o da pensione), sia pure distinguendo (senza con ciò ledere i principi di ragionevolezza ed uguaglianza - cfr. sent. n. 167 del 1986) tra le varie categorie di liberi professionisti; che pertanto appare necessario che il Pretore di Latina, cui vanno restituiti gli atti, valuti se permanga la rilevanza della questione sollevata alla stregua della sopravvenuta normativa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Latina (ordd. nn. 738 e 739/1983). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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