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Sez. 1, Ordinanza n. 4110 del 27/02/2004 (Rv. 570679 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ex art. 295 cod. proc. civ. - Ordinanza del giudice - Adottata in pendenza di sospensione del processo per regolamento di competenza proposto da una parte - Impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570679-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In pendenza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ., dovuta per un regolamento di competenza proposto da una parte, l'ordinanza con la quale il giudice della causa abbia poi disposto, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del processo in attesa della risoluzione di una altra causa, ritenuta pregiudiziale rispetto a quella sottoposta alla sua cognizione, è anch'essa impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., anche allo scopo di far valere quei vizi dell'atto di sospensione che non attengano alla semplice mancanza del nesso di pregiudizialità. Infatti, la natura eccezionale del rimedio di cui all'art. 42 cit., non è di ostacolo alla cognizione delle nullità processuali dalle quali tale atto di sospensione sia, in ipotesi, affetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)