Sez. 1, Ordinanza n. 14062 del 27/09/2002 (Rv. 557687 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Provvedimento ex art. 295 cod. proc. civ. - Impugnazione con il regolamento di competenza ex art. 42 nuovo testo cod. proc. civ. - Condizioni e limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La "ratio" della norma di cui all'art. 42, nuovo testo, cod. prov. civ. (che estende il rimedio del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 stesso codice), va identificata nel disfavore manifestato dal legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza - onde l'opportunità di un immediato controllo, tramite impugnazione, sull'esistenza dei presupposti in diritto della sospensione -, anche se tale "ratio" non incide sulla natura, pur sempre eccezionale, della norma in parola (introduttiva dell'impugnabilità di un atto di carattere meramente ordinatorio), sicché l'ambito di esperibilità del regolamento di competenza nella materia "de qua" deve ritenersi rigorosamente circoscritto alle fattispecie di sospensione riconducibili "tout court" alla previsione di cui all'art. 295 del codice di rito, mentre, con riferimento alle ulteriori ipotesi di sospensione del giudizio di cognizione o di esecuzione contemplate dall'ordinamento processuale (sospensione per pregiudizialità comunitaria, per proposizione di regolamento di competenza, per richiesta di regolamento di giurisdizione, per istanza di ricusazione, per impugnazione immediata contro sentenza non definitiva, per ricorso per cassazione, per revocazione, per opposizione di terzo e per opposizione all'esecuzione), l'ammissibilità del rimedio ex art. 42 cit. deve essere riconosciuta solo se, sulla base di un raffronto con la regola del successivo art. 295, sia individuabile, nella singola vicenda processuale, un rapporto di "species" a "genus", sia, cioè, qualificabile la singola sospensione "tipica" come mera esemplificazione ed esplicitazione della sospensione necessaria delineata dall'art. 295 cod. proc. civ. (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, nella specie, esclusa l'esistenza di un siffatto rapporto con riguardo alla sospensione disposta, ex art. 355 cod. proc. civ., dal giudice di appello per effetto della proposizione di una querela di falso incidentale, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso per regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)