diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 08/10/1965 (Rv. 314013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICA DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICA DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*

Il termine per l'impugnazione decorre, a norma dell'art 326 comma primo cpc soltanto dalla notificazione della sentenza, che non ammette equipollenti, e non puo essere sostituita, percio, dalla dimostrata conoscenza aliunde della sentenza da parte del soccombente. Per conseguenza nel caso che la sentenza sia notificata nelle forme prescritte dagli artt.285 e 170 cod.proc.civ. dopo la interposizione dell'appello del soccombente, e che questi impugni la sentenza anche con ricorso per Cassazione, il termine per proporre la seconda impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza e non da quella dell'atto di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)