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Sez. L, Sentenza n. 2014 del 12/03/1996 (Rv. 496297 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Diversità dei mezzi impugnazione - Applicabilità del principio di consumazione dell'impugnazione- Esclusione - Conseguenze circa l'incidenza sul ricorso per cassazione della previa proposizione dell'appello - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione di provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496297-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Poiché il principio della consumazione del diritto di impugnazione opera solo rispetto al medesimo mezzo di gravame, la proposizione dell'appello contro una sentenza non è preclusiva del successivo ricorso per cassazione (fattispecie relativa ad un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)