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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16652 del 25/06/2018 (Rv. 649376 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello - Deposito della delega di firma - Tardività - Produzione già effettuata irritualmente in primo grado – Sanatoria – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649376-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di appello nel processo tributario, il documento contenente la delega di firma del sottoscrittore dell'atto di accertamento impugnato, che sia stato prodotto, ancorché tardivamente, nel giudizio di primo grado, deve ritenersi acquisito automaticamente e ritualmente in quello di gravame, anche se depositato oltre il termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che - sebbene le modalità di produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - il documento era stato già messo a disposizione della controparte, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa da parte della stessa, mediante l'inserimento nel fascicolo di primo grado che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del detto decreto, resta inserito in modo definitivo in quello d'ufficio e può essere restituito solo dopo il passaggio in giudicato della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)