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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020 (Rv. 659877 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Fascicoli di parte - Inserimento nel fascicolo d'ufficio - Possibilità di loro ritiro - Esclusione - Conseguenze - Copia autentica - Possibilità - Conseguenze - Documentazione tardiva depositata in primo grado - Utilizzabilità in appello - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659877-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)