Sez. 5, Sentenza n. 4116 del 28/01/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158855 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - TITOLARE DEL DIRITTO DI QUERELA - PERSONA OFFESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - TITOLARE DEL DIRITTO DI QUERELA - PERSONA OFFESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art. 485 cod. pen., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una falsa scrittura o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Ne deriva che persona offesa non è solo colui il cui interesse all'autenticità della scrittura è già configurabile prima dell'uso e cioè nel momento della contraffazione o della alterazione della scrittura, qual è ad es. Il caso del titolare della firma falsificata, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura alterata, risulta titolare di un interesse che riceve pregiudizio attraverso l'uso del documento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)