Sez. 2, Sentenza n. 4153 del 20/02/1987 Ud. (dep. 04/04/1987) Rv. 175565 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - TITOLARE DEL DIRITTO - DIFFERENZA DAL DANNEGGIATO DEL REATO - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE QUERELA ANCHE DEL TITOLARE DI UN INTERESSE CHE RICEVE PREGIUDIZIO ATTRAVERSO L'USO DEL DOCUMENTO - FATTISPECIE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - TITOLARE DEL DIRITTO - DIFFERENZA DAL DANNEGGIATO DEL REATO - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE QUERELA ANCHE DEL TITOLARE DI UN INTERESSE CHE RICEVE PREGIUDIZIO ATTRAVERSO L'USO DEL DOCUMENTO - FATTISPECIE.*
La persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen. è il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via eventuale sono pregiudicati dalla Azione delittuosa. Quindi la nozione di parte offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale. Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'Azione civile nel processo penale. Poiché il reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen. richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una falsa scrittura o alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata, ne deriva che persona offesa da tale reato non è solo colui il cui interesse all'autenticità della scrittura è già configurabile prima dell'uso, e cioè al momento della contraffazione o della alterazione della scrittura, quale è il titolare della firma falsificata, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura falsificata, risulta titolare di un interesse che riceve pregiudizio attraverso l'uso del documento. (nella fattispecie è stata ritenuta rituale la querela presentata dal titolare di un'impresa sul cui conto corrente erano state portate a debito le somme corrispondenti agli assegni contraffatti, a lui girati e versati sul conto previa apposizione della sua firma). (Conf mass n 158855).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Cod. Proc. Pen. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)