Sez. U, Sentenza n. 269 del 12/01/1993 (Rv. 480235 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - In genere | Individuazione delle regole di deontologia professionale - Omissione - Questione di legittimità costituzionale delle norme dell'ordinamento professionale forense - Manifesta infondatezza.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - In genere
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell'ordinamento professionale forense, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all'esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)