Sez. U, Sentenza n. 6766 del 05/05/2003 (Rv. 562610 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Individuazione delle regole di deontologia professionale - Omissione - Questione di legittimità costituzionale delle norme dell'Ordinamento Professionale Forense - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell'Ordinamento Professionale Forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all'esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Nè è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. Nè può dirsi violato, infine, l'art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l'interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell'ordine.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)