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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 febbraio 1982, causa 67/81

Decisione
decisa il 1982-02-18
ECLI
ECLI:EU:C:1982:69

Epigrafe

Nella causa 67/81, Marie Hélène Ruske, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'aw. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. R. Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto presso il sig. Oreste Montako, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/4/80, in data 25 settembre 1980, di non ammettere la ricorrente alle prove di tale concorso e, in subordine, l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo presentato dalla ricorrente contro la suddetta decisione della commissione giudicatrice, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
Nel 1980 la Commissione indiceva il concorso interno COM/B/4/80 per costituire una riserva di assistenti aggiunti (carriera Β 5-B 4) nel settore «documentazione, biblioteca». Al punto II.1 del bando di concorso, «Titoli di studio ed esperienza professionale», era stabilito che i candidati dovevano possedere i seguenti requisiti: "A.1: Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e A.2: essere in possesso di un diploma di specializzazione nel settore “documentazione” e/o “biblioteca” e A.3: aver prestato servizio presso le Comunità come funzionario o agente per un periodo complessivo di 2 anni al 30.6.1980. oppure B.1: Essere in possesso di un diploma di istruzione media inferiore e B.2: possedere un certificato, o un attestato, nel settore “documentazione” e/o “biblioteca” e B.3: possedere un'esperienza — acquisita, o no, nelle Comunità — di almeno 3 anni al 30.6.1980 in funzioni della categoria C (come commesso principale o commesso1) o in funzioni simili in relazione al settore precisato al punto I. Natura delle funzioni e B.4: aver prestato servizio presso le Comunità come funzionario o agente per un periodo complessivo di 4 anni al 30.6.1980. oppure C.1: Essere in possesso di un certificato, o di un attestato, nel settore “documentazione” e/o “biblioteca” e C.2: possedere un'esperienza — acquisita, o no, nelle Comunità — di almeno 9 anni al 30.6.1980 in funzioni della categoria C (come commesso principale o commeso 1) o in funzioni simili in relazione al settore precisato al punto I. Natura delle funzioni e C.3: aver prestato servizio presso le Comunità come funzionario o agente per un periodo complessivo di 6 anni al 30.6.1980. Nello stesso tempo, la Commissione bandiva il concorso generale COM/B/185 al fine di costituire una riserva di assistenti aggiunti da inquadrare nella carriera Β 5/B 4, in tre differenti settori, tra i quali figurava anche il settore «documentazione e biblioteca». Il bando di concorso veniva pubblicato sulla Gazzetta uficiale n. C 134 del 5 giugno 1980, pag. 7. Al punto III.B.2, «Titoli di studio ed esperienza professionale» tale bando stabiliva i seguenti requisiti: «Alla data fissata per la presentazione delle candidature: diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (nel valutare il diploma, la commissione esaminatrice terrà conto delle differenti strutture scolastiche esistenti nei paesi membri), ... un'esperienza professionale postscolastica di almeno due anni nella specializzazione scelta dal candidato (aver effettivamente svolto funzioni simili a quelle descritte al punto I del presente bando di concorso). I tirocini o corsi di perfezionamento in questa specializzazione saranno valu-' tati come esperienza professionale».
punto 2
La ricorrente, sig.ra Marie Hélène Ruske, entrava in servizio presso la Commissione il 15 febbraio 1960, in qualità di commessa, nel grado C 3. Dal 1° gennaio 1971, ella ha svolto mansioni di documentazione/biblioteca, in qualità di commesso principale con inquadramento nel grado C 1. La Ruske presentava la sua candidatura al concorso interno COM/B/4/80 il 18 settembre 1980. Nell'atto di candidatura ella indicava le mansioni svolte sino a quel momento e precisava in particolare di essere responsabile della gestione e dell'organizzazione della biblioteca della nuova DG III dall'ottobre 1977. Con lettera 25 settembre 1980, il capo della divisione assunzioni, presidente della commisione giudicatrice, sig. Y. Desbois, le notificava la decisione con cui tale commissione rifiutava la sua ammissione alle prove poiché ella non possedeva i requisiti di cui ai punti II.l.A.l e II.1.B2 del bando di concorso. Con lettera 1° ottobre 1980, la Ruske comunicava al sig. Desbois di aver fatto riferimento, nell'atto di candidatura, non al requisito per l'ammissione II.l.A.l, ma ai requisiti II.l.B.l, B.2, B.3 o ILI, C.1, C.2, C.3. In particolare, per quanto riguardava il requisito II.1.B.2, ella forniva in detta lettera una sintesi — corredata fra l'altro da un attestato in data 1° ottobre 1980 del sig. Christopher Layton, direttore della DG III — dell'attività professionale svolta per sette anni nel settore della documentazione e per tre anni come responsabile della biblioteca della DG III. Con lettera 29 settembre 1980, l'assistente del direttore generale della DG III, sig. A. Mulfinger, chiedeva al sig. Desbois di verificare la candidatura della Ruske relativamente ai criteri di ammissione B.1, B.2, B.3, mettendo in evidenza l'esperienza professionale della candidata, ed in particolare il fatto che, in qualità di bibliotecaria presso la DG III da quattro anni, ella aveva svolto, con piena soddisfazione dei suoi superiori gerarchici, le mansioni di un dipendente di categoria B. Il sig. Desbois gli rispondeva, con lettera 2 ottobre 1980, che l'esercizio delle mansioni di documentalista o di bibliotecario al livello della categoria Β richiede una preparazione di base teorica specifica e che tale esigenza era stata riconosciuta in sede di commisione paritetica, per l'approvazione del bando di concorso COM/B/4/80, e dall'autorità che ha il potere di nomina; la commissione giudicatrice, dopo aver esaminato la candidatura in base a tale criterio, aveva adottato una decisione perfettamente giustificata relativamente alla candidatura della Ruske. Egli aggiungeva di non avere niente in contrario a che il sig. Mulfinger comunicasse questa lettera alla Ruske, come risposta alla nota stessa in data 1° ottobre 1980. Il 10 ottobre 1980 il sig. Mulfinger inviava una seconda nota al sig. Desbois, con la quale segnalava, da un lato, la differenza tra il concorso di cui trattavasi e taluni concorsi precedenti quanto ai criteri d'ammissione, in particolare per quanto riguarda il requisito di un «attestato» «sonstiger Befähigungsnachweis» nel settore documentazione/biblioteca oltre all'esperienza, attestata dai rapporti informativi, e, d'altra parte, la mancanza di corsi di preparazione teorica per i documentalisti. Con lettera 16 ottobre 1980, il sig. Desbois ribadiva che, oltre all'anzianità di servizio ed al livello di preparazione di base e di esperienza professionale richiesti, i candidati al concorso dovevano possedere un attestato rilasciato da un istituto d'insegnamento specializzato. Intanto, la Ruske, con lettera 14 ottobre 1980, inviata all'attenzione del sig. Desbois, aveva chiesto che la commissione giudicatrice si occupasse della sua obiezione e formulasse una risposta precisa alla sua lettera 1° ottobre 1980.
punto 3
Il 28 ottobre 1980, la ricorrente presentava un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, contro la sua esclusione dal concorso COM/B/4/80. Poiché l'autorità che ha il potere di nomina non le notificava una decisione motivata nel termine prescritto di quattro mesi, l'interessata proponeva il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1981. Con decisione 23 aprile 1981, la Commissione respingeva il reclamo della ricorrente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. in via principale: annullare la decisione, adottata dalla commissione giudicatrice del concorso COM/B/4/80 il 18 settembre 1980, di non ammettere la ricorrente a detto concorso; dichiarare che il concorso dovrà essere ricominciato per la ricorrente; 2. in quanto necessario: annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo presentato dalla ricorrente; 3. condannare la Commissione della Comunità europee alle spese.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso; condannare la ricorrente alla spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti mezzi: insufficienza di motivazione della decisione impugnata; errore nella valutazione dei requisiti per l'ammissione; sviamento di potere e discriminazione rispetto ai requisiti relativi al concorso generale COM/B/185.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la motivazione della decisione della commissione giudicatrice, ella fa notare che il semplice richiamo ai requisiti di cui ella sarebbe sprovvista «non è atto a fornire all'interessato sufficienti indicazioni quanto alla fondatezza del rifiuto o, per contro, alla possibilità che esso sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità» (cfr. sentenza della Corte 30 novembre 1978, cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno e a. e/ Commissione, Race. pag. 2403).
paragrafo 3
Nell'atto di candidatura e negli attestati ad esso allegati, la ricorrente ha fornito alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che consentivano di constatare che ella possedeva effettivamente i requisiti stabiliti ai punti Β e C del bando di concorso. Il bando, non precisando la nozione di "certificato, o un attestato, nel settore “documentazione” e/o “biblioteca” (B.2; C.1), ha lasciato alla commissione giudicatrice la responsabilità di stabilire, caso per caso, se gli attestati o i certificati prodotti o l'esperienza professionale dichiarata da ogni candidato corrispondessero effettivamente al livello richiesto dal bando di concorso. In conformità a questo procedimento, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto motivare le sue decisioni.
paragrafo 4
Inoltre, la commissione giudicatrice non ha dato alcun seguito alla nota indirizzata dalla ricorrente il 1° ottobre 1980 al suo presidente, sig. Desbois.
paragrafo 5
Circa la valutazione dei requisiti per l'ammissione, la ricorrente fa notare che il bando di concorso non escludeva alcun tipo particolare di certificato o di attestato nel settore della documentazione e/o biblioteca. La commissione giudicatrice ha pertanto misconosciuto le condizioni di cui ai punti II.1.B.2 e C.1 del. bando di concorso, escludendo i candidati che avevano prodotto un certificato o un attestato rilasciato da un datore di lavoro e/o superiore gerarchico e attestante la loro esperienza professionale nel settore di cui trattasi, ma non avevano potuto produrre un diploma, certificato o attestato di preparazione teorica rilasciato da un istituto d'insegnamento. Questo criterio restrittivo seguito dalla commissione giudicatrice mortifica, inoltre, gli sforzi personali compiuti da taluni dipendenti per migliorare la loro preparazione in settori in cui, da diversi anni, non è stato inserito alcun corso nel programma di formazione della Commissione.
paragrafo 6
La ricorrente assume poi che la commissione giudicatrice ha deliberatamente escluso dal concorso i dipendenti di grado C che non potevano produrre un diploma di specializzazione per consentire l'assunzione di elementi esterni nell'ambito del concorso generale COM/B/185.
paragrafo 7
In realtà il requisito della preparazione teorica nel settore documentazione e/o biblioteca è stato imposto solo successivamente per giustificare l'esclusione di 39 candidati.
paragrafo 8
Questo comportamento costituisce uno sviamento di potere, confermato dai rendiconti dei colloqui che taluni colleghi della ricorrente hanno avuto con i sigg. Gaskell, capo della biblioteca, e Desbois, da cui risulta che l'ultimo dei tre corsi interni di formazione, previsti nel 1975/1976 su richiesta del capo della biblioteca per ovviare alla mancanza di preparazione del personale dei suoi uffici, non ha mai avuto luogo perchè si temeva che i partecipanti considerassero questi corsi solo come una porta aperta per accedere alla categoria B.
paragrafo 9
Infine, la ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice ha applicato le condizioni di ammissione del concorso interno COM/B/4/80 in modo discriminatorio rispetto alle condizioni del concorso generale COM/B/185. I candidati al concorso generale dovevano semplicemente possedere un diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado ed un'esperienza professionale post-scolastica di due anni nel settore di cui trattasi, mentre, secondo l'interpretazione della commissione giudicatrice, il bando di concorso interno richiedeva inoltre la prova di una preparazione teorica nel settore documentazione e/o biblioteca.
paragrafo 10
Relativamente agli altri candidati del concorso interno, la ricorrente sostiene ancora che la commissione giudicatrice ha dichiarato vincitore un candidato che non possedeva tutti i requisiti per l'ammissione.
paragrafo 11
La Commissione sostiene che, prendendo conoscenza della lettera 25 settembre 1980 e del bando di concorso ad essa allegato, la ricorrente è stata debitamente informata dei motivi che hanno determinato il rifiuto della commissione giudicatrice. In ogni caso, ella ne è stata esaurientemente informata tramite sia la comunicazione che le è stata fatta dello scambio di corrispondenza tra l'assistente del direttore generale della DG III, sig. Mulfinger, e il capo della divisione assunzioni, sig. Desbois, che era anche presidente della commissione giudicatrice, sia le spiegazioni fornite da quest'ultimo nel corso di un colloquio con la ricorrente il 16 ottobre 1980. Inoltre, la nota indirizzata già il 1o ottobre 1980 dalla ricorrente al presidente della commissione giudicatrice dimostra la sua perfetta conoscenza dei motivi che hanno giustificato il rifiuto della commissione giudicatrice.
paragrafo 12
Del resto, la sentenza 30 novembre 1978 (già citata) riguarda un rinvio troppo generico alle condizioni d'ammissione, mentre nella fattispecie i vari requisiti non posseduti sono stati indicati con precisione. Il riferimento al requisito sub B.2 vale necessariamente anche per il punto C.1.
paragrafo 13
Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni d'ammissione, la convenuta ricorda innanzitutto che il principio in base al quale la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell'infor-mare gli interessati non esonera questi ultimi dall'attenta lettura del bando stesso. Orbene, nella fattispecie dalla semplice lettura del bando di concorso risulta immediatamente che le condizioni relative alla preparazione teorica nel settore documentazione e/o biblioteca (punti A.2, B.2 e C.1), e all'esperienza professionale acquisita nello stesso settore (punti B.3 e C.2), costituiscono requisiti distinti.
paragrafo 14
La Commissione sostiene di non aver superato i limiti dell'ampio potere discrezionale che le è conferito per determinare i criteri di idoneità ai posti di nuova creazione e quindi le condizioni del concorso (cfr. sentenza della Corte 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck c/Commissione, Racc. pag. 1134). Al riguardo essa si richiama alla nota 2 ottobre 1980 del capo della divisione assunzioni.
paragrafo 15
Il requisito della preparazione teorica specifica non è per niente arbitrario, e i rapporti informativi non possono sopperire alla mancanza di un diploma, certificato o attestato rilasciato da un istituto d'istruzione che garantisca detta preparazione. Essi consentono solo di verificare se il candidato possieda il requisito relativo all'esperienza professionale.
paragrafo 16
Per confutare il mezzo della ricorrente relativo allo sviamento di potere, la convenuta sottolinea che la commissione paritetica aveva raccomandato, all'unanimità — e tale parere era stato seguito dall'autorità che ha il potere di nomina —, che fosse organizzato il concorso di cui trattasi, specificando in modo non ambiguo che i candidati dovevano obbligatoriamente essere in possesso di un attestato rilasciato da un istituto d'insegnamento specializzato. Tale requisito è obiettivo; del resto, un certo numero di candidati lo possedeva.
paragrafo 17
Per quanto riguarda i corsi di preparazione teorica, la convenuta precisa che i due corsi organizzati nel 1975 avevano il solo scopo di iniziare i partecipanti alle tecniche relative alla documentazione e biblioteca. Al fine di evitare ogni equivoco, era stato precisato che la frequenza di questi corsi non conferiva alcun diritto né titolo ai partecipanti. In mancanza di sbocchi sufficienti, all'epoca, per gli eventuali partecipanti, i corsi approfonditi progettati per il 1976 non hanno avuto luogo. La convenuta fa inoltre rilevare di non essere un istituto di insegnamento. Per contro, istituti d'insegnamento che organizzano corsi serali in materia di documentazione e biblioteca esistono nella maggior parte degli Stati membri, ed anche a Bruxelles.
paragrafo 18
Circa l'asserita discriminazione, la Commissione ribatte innanzitutto che il vincitore del concorso interno possedeva tutťi i requisisti per l'ammissione. La convenuta contesta l'interesse della ricorrente a dedurre tale mezzo in quanto questo si riferisce alle condizioni del concorso generale. In effetti, essa avrebbe un interesse solo se possedesse il requisito relativo al diploma d'insegnamento secondario di secondo grado prescritto per l'am-missione al concorso generale.
paragrafo 19
Del resto, il confronto deve riguardare l'insieme delle condizioni stabilite nell'uno e nell'altro caso. Ora, il bando di concorso interno non richiede il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado. Di conseguenza, se il concorso interno pone condizioni meno severe in materia di preparazione generale, questa differenza è compensata dai requisiti riguardanti la preparazione specifica, l'esperienza professionale e l'anzianità di servizio.
paragrafo 20
Nella replica, la ricorrente sostiene che ai termini dell'art. 1, n. 1, lettera d), dell'allegato III dello Statuto, il bando di concorso deve specificare «i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire». Ora, dall'attenta lettura delle condizioni di cui ai punti Β e C del bando di concorso interno COM/B/4/80 non risulta il requisito della preparazione teorica nel settore documentazione e/o biblioteca.
paragrafo 21
Ella deduce inoltre che, per quanto riguarda l'esperienza professionale, i requisiti di cui sub B.3 e C.2 del bando di concorso non implicano necessariamente un'esperienza specifica nel settore di cui trattasi.
paragrafo 22
Poiché fra i requisiti elencati al punto A del bando di concorso non figura alcuna esperienza professionale paragonabile a quella richiesta ai punti B o C, sembra normale che al punto A sia richiesta una preparazione teorica specifica.
paragrafo 23
Ora, per la ricorrente è chiaro che i gruppi di requisiti elencati ai punti Β e C del bando di concorso avevano lo scopo di sostituire un'esperienza professionale alla mancanza della preparazione teorica acquisita nell'ambito sia delle scuole secondarie, sia di istituti di insegnamento specializzato nel campo di cui trattasi.
paragrafo 24
La ricorrente si riferisce alle differenze tra gli insegnamenti teorici impartiti nei vari Stati membri per sostenere che l'esperienza professionale che essa ha maturato nel corso degli ultimi anni è più valida, per il posto da coprire, di una preparazione teorica acquisita a mezzo di un corso di 150 ore e non attestata dal superamento di un esame finale.
paragrafo 25
Infine, essa si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 44/71 (Marcato e/Commissione, Race. 1972, pag. 427), da cui risulta che l'esperienza professionale acquisita da un dipendente di grado C sprovvisto di titolo di studio in un posto di grado Β è determinante per il raffronto della sua candidatura con quelle dei diplomati. L'avvocato generale si è riferito al riguardo all'art. 5 dello Statuto che fa menzione, per la categoria B, di un'esperienza professionale di livello equivalente a quello dell'istruzione secondaria.
paragrafo 26
Nella controreplica, la Commissione ribatte che l'esperienza richiesta sub B.3 o C.2 riguarda comunque il settore documentazione e/o biblioteca.
paragrafo 27
Essa precisa che il bando di concorso fa una distinzione tra il diploma che corona un ciclo di studi e il certificato che attesta la frequenza di corsi, proprio al fine di tener conto delle differenze esistenti tra gli insegnamenti teorici impartiti negli Stati membri.
paragrafo 28
Essa fa notare infine che l'art. 5 dello Statuto non riguarda le modalità dell'assunzione. Queste sono disciplinate dall'art. 29 e dall'allegato III dello Statuto (cfr. sentenza della Corte 2 ottobre 1979, Szemery e/ Commissione, Race. pag. 2862).

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 26 novembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 gennaio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della corte il 2 aprile 1981, la sig.ra M. H. Ruske, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha presentato, in forza dell'art. 91 dello Statuto del personale, un ricorso mirante all'annullamento della decisione 25 settembre 1980 con cui la commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/4/80 non ha ammesso la ricorrente alle prove.
punto 2
La ricorrente presta servizio nel settore documentazione/biblioteca dal 1o gennaio 1971, come commesso principale con inquadramento nel grado C 1. Nel settembre 1980 ella presentava la sua candidatura al concorso interno COM/B/4/80, bandito al fine di costituire una riserva di assistenti aggiunti nel settore «documentazione, biblioteca», la cui carriera è articolata nei gradi 5 e 4 della categoria B.
punto 3
La commissione giudicatrice del concorso decideva di non ammettere la ricorrente alle prove perché sprovvista dei requisiti di cui ai punti II.l.A.l e II.1.B.2 del bando di concorso.
punto 4
II punto II.1 del bando di concorso, «Titoli di studio ed esperienza professionale», definiva nel modo seguente i requisiti che i candidati al concorso dovevano possedere: «A.1: Essere in possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e A.2: essere in possesso di un diploma di specializzazione nel settore «documentazione» e/o «biblioteca» e A.3: aver prestato servizio presso le Comunità come funzionario o agente per un periodo complessivo di 2 anni al 30.6.1980. oppure B.1 : Essere in possesso di un diploma d'istruzione media inferiore e Β.2: possedere un certificato, o un attestato, nel settore «documentazione» e/o «biblioteca» e B.3: possedere un'esperienza — acquisita, o no, nelle Comunità — di almeno 3 anni al 30.6.1980 in funzioni della categoria C (come commesso principale o commesso B.4: aver prestato servizio preso le Comunità come funzionario o agente per un periodo complessivo di 4 anni al 30.6.1980. oppure C: ...».
punto 5
La ricorrente ammette di non aver basato la sua candidatura sui requisiti di cui al punto A della rubrica ILI del bando di concorso, ma sostiene di possedere tutti i requisiti di cui al punto B, compreso quello menzionato sub B.2. Col secondo mezzo di ricorso ella sostiene che la decisione della commissione giudicatrice è basata su una valutazione erronea di tale requisito del bando di concorso.
punto 6
Dal fascicolo risulta che la commissione giudicatrice ha ritenuto che lo svolgimento delle mansioni di documentalista o di bibliotecario al livello della categoria Β richiedesse una preparazione di base teorica specifica. Tale esigenza sarebbe stata riconosciuta dalla commissione paritetica all'atto dell'approvazione del bando di concorso COM/B/4/80 e successivamente dall'autorità che ha il potere di nomina; essa sarebbe stata espressa al punto B.2 del bando di concorso.
punto 7
La ricorrente sostiene che il detto punto B.2 non escludeva alcun tipo di certificato o di attestato nel settore «documentazion» e/o «biblioteca». La commissione giudicatrice avrebbe quindi misconosciuto il bando di concorso eliminando i candidati, tra cui la ricorrente, che avevano prodotto un certificato o un attestato rilasciati da un datore di lavoro o da un superiore gerarchico e che testimoniavano l'esperienza professionale del candidato nel campo di cui trattasi.
punto 8
La Commissione ha difeso la decisione della commissione giudicatrice sostenendo, in primo luogo, che l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di idoneità ai posti di nuova creazione e per determinare, in base a questi criteri, le condizioni del concorso e, in secondo luogo, che la preparazione teorica specifica era richiesta al punto B.2 del bando di concorso, mentre l'esperienza professionale era già contemplata al punto B.3.
punto 9
Bisogna innanzitutto sottolineare che, se l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato. Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste per l'appunto nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura.
punto 10
Questo principio non dispensa i dipendenti interessati dal leggere attentamente il bando di concorso. È vero che, nella fattispecie, l'attenta lettura del bando di concorso doveva consentire alla ricorrente di comprendere che il certificato o l'attestato richiesti dovevano essere in relazione con la sua preparazione nel campo della documentazione o biblioteca; tuttavia, nulla nel bando di concorso poteva indicarle che tale preparazione doveva essere teorica. Per contro, il confronto tra il requisito di un «diploma» di cui al punto A.2 e quello di un «certificato» o di un «attestato» di cui al punto B.2 poteva indurla a pensare che la preparazione nel campo della documentazione o della biblioteca contemplata sotto la rubrica Β del bando di concorso non dovesse esser necessariamente una preparazione teorica specifica.
punto 11
Ne deriva che il bando di concorso, il quale non indica il requisito della preparazione teorica nella rubrica B, non può essere interpretato nel senso che esso stabilisce nondimeno tale requisito.
punto 12
La commissione giudicatrice ha, pertanto, basato la sua decisione su criteri diversi da quelli stabiliti dal bando di concorso ed ha quindi violato l'art. 5, 1° comma, dell'allegato III dello Statuto.
punto 13
Essendo stato accolto il secondo mezzo, bisogna annullare la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alle prove, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi di ricorso. Trattandosi, nella fattispecie, di un concorso inteso alla costituzione di una riserva di assunzione, il concorso stesso dovrà essere riaperto per quanto concerne la ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° È annullata la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/4/80, in data 25 settembre 1980, di non ammettere la ricorrente alle prove. 2° La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 febbraio 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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