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Sez. 2, Sentenza n. 432 del 12/01/2007 (Rv. 594595 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Ripartzizione della spesa per la pulizia delle scale - Criterio della proporzione in base all'altezza del piano - Applicazione analogica "in parte qua" dell'art.1124 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594595-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica,"in parte qua", dell'art.1124 cod.civ., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art.1123, secondo comma, cod. civ., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria "ratio" nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha anche precisato che, ai fini della ripartizione della spesa suddetta, deve considerarsi invece ininfluente la destinazione in atto delle singole unità immobiliari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)