Sez. 2, Sentenza n. 2018 del 19/02/1993 (Rv. 480990 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Scale | Pulizia delle scale - Ripartizione delle spese - Criteri - Modificazione di criteri precedenti ad opera dell'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ. - Legittimità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Scale
In tema di condominio di edifici, la disposizione dell'art. 1124 cod. civ. concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento condominiale che vi si conformi, riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune e che si rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentirne l'uso ed il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ. trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)