Sez. 5 - , Ordinanza n. 18361 del 09/07/2019 (Rv. 654708 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise - Agevolazione ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000 - Fatture prive dell'indicazione delle targhe degli automezzi riforniti - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
In tema di accise sul gasolio per autotrazione, l'indicazione nella fattura della targa dell'automezzo rifornito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, pur non contemplata a pena di decadenza, costituisce un requisito formale necessario per il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 1 dello stesso decreto in favore degli esercenti attività di autotrasporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/06/2000 num. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)