Sez. 2, Sentenza n. 15290 del 12/07/2011 (Rv. 618652 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Sentenza di condanna all'adempimento passata in giudicato - Permanenza dell'inadempimento - Domanda di risoluzione - Ammissibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In materia contrattuale, il diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito, dal primo comma dell'art. 1453 cod. civ., alla parte adempiente non si consuma all'esito della pronunzia di condanna del debitore all'esecuzione della prestazione. Ne consegue che, ove la parte inadempiente sia stata condannata all'adempimento con sentenza passata in giudicato e l'inadempimento permanga, l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, senza che si possa configurare un contrasto di giudicati tra loro incompatibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)