Sez. 2, Sentenza n. 19826 del 04/10/2004 (Rv. 577507 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Posizioni contrapposte delle parti - Perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio di risoluzione - Conseguenze - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In materia contrattuale, il diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito dal primo comma dell'art. 1453 cod. civ. alla parte adempiente non si consuma all'esito della pronunzia di condanna del debitore all'esecuzione della prestazione (il suo esercizio non rimanendo "a fortiori" precluso dal mancato esperimento della relativa azione esecutiva o dall'esito infruttuoso di questa), giacché il rapporto contrattuale continua in tal caso ad essere regolato dall'art. 1453 cod. civ. e, se è ad essa consentito di mutare, nell'ambito dello stesso processo, la domanda di adempimento in quella di risoluzione, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile la proposizione della domanda di risoluzione (la cui ragione è costituita dall'inadempimento del debitore e non già dall'inattività palesata dal creditore nel mettere in esecuzione il giudicato di condanna a sè favorevole) qualora l'inadempimento del debitore sia già stato accertato con pronunzia di condanna divenuta definitiva, non risultando in tal caso nemmeno configurabile l'ipotesi del contrasto di giudicati, atteso che la condanna del debitore all'adempimento attribuisce alla parte il diritto all'esecuzione del contratto non negandole tuttavia il diritto di ottenerne viceversa lo scioglimento laddove l'inadempimento si protragga ulteriormente rispetto a quello già accertato e posto a fondamento della decisione passata in cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)