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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 17 marzo 2005, causa C-467/03

Decisione
decisa il 2005-03-17
ECLI
ECLI:EU:C:2005:182

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 marzo 2005 Nel procedimento C-467/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania) con decisione 24 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2003, nella causa tra Ikegami Electronics (Europe) GmbH e Oberfinanzdirektion Nürnberg, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Levits giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 9 dicembre 2004, viste le osservazioni presentate: per la Ikegami Electronics (Europe) GmbH, dal sig. H. Nehm, Rechtsanwalt; per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-C. Schieferer, in qualità d'agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 gennaio 2005, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di decisione pregiudiziale ha ad oggetto l'interpretazione della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC») contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031 (GU L 279, pag. 1).
punto 2
Tale domanda è stata formulata nell'ambito di una controversia tra la società Ikegami Electronics (Europe) GmbH (in prosieguo: la «Ikegami») e 1'Oberfinanzdirektion in merito all'informazione tariffaria vincolante rilasciata dalla Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München (Istituto tecnico di verifica e di formazione delle dogane di Monaco) per un apparecchio di registrazione digitale.

Sentenza › Ambito normativo

punto 3
La versione della NC applicabile all'epoca dei fatti del procedimento principale figura nell'allegato I del regolamento n. 2031/2001. Nella seconda parte di tale allegato figura la sezione XVI recante il titolo «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».
punto 4
Tale sezione comprende due capitoli, vale a dire il capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi», e il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
punto 5
Il capitolo 84 include, segnatamente, la voce 8471, dal titolo «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
punto 6
La sottovoce 847150 riguarda «[u]nità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 847141 o 847149, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita». La sottovoce 84715090 si riferisce ai prodotti non destinati ad aereomobili civili. In base al regolamento n. 2031/2001 queste merci sono esenti dai dazi doganali convenzionali.
punto 7
Il capitolo 85 della NC include, in particolare, la voce 8521, dal titolo «Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici». La sottovoce 85219000 riguarda i prodotti che non utilizzano nastri magnetici. In base al regolamento n. 2031/2001 l'aliquota del dazio convenzionale per queste merci è del 14%.
punto 8
La nota 4 della sezione XVI della NC dispone che, «[q]uando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura».
punto 9
La nota 5 del capitolo 84 della NC riporta, inter alia, le seguenti indicazioni: «A. Ai sensi della voce 8471 per “macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione” si intendono: a) le macchine numeriche atte a: 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi; 2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore; 3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, [di cui] esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificar[e] l'esecuzione nel corso dell'elaborazione; C). E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

Sentenza › Causa principale e questione pregiudiziale

punto 10
Il 6 dicembre 2001 la Ikegami chiedeva alla Zolltechnischen Prüfungs- und Lehranstalt München di rilasciare un'informazione tariffaria vincolante relativamente ad un apparecchio indicato come «Digital Recorder SDR-G 8000-8». Essa ha sollecitato la classificazione di tale apparecchio nella sottovoce 84715090 della NC.
punto 11
La decisione di rinvio descrive l'apparecchio nei termini seguenti: «L'apparecchio comporta, oltre a una tastiera e ad un mouse, un contenitore con Video-Digitizer-Board per 4 schede video con l'allacciamento fino a 8 telecamere, comando di movimento dell'immagine, Mainboard con processore e 3 unità di disco fisso, memoria video, scheda suono, scheda LAN, scheda Grafica, scheda Modem, un disco fisso e un dispositivo di caricamento CDRW. Sul disco fisso sono installati il sistema di funzionamento Windows ME, un software per la registrazione digitale e il software per il dispositivo di caricamento CDRW».
punto 12
Il 14 gennaio 2002 la Zolltechnischen Prüfungs- und Lehranstalt München rilasciava l'informazione tariffaria vincolante con il numero DE M/119/02-1, in cui l'apparecchio veniva classificato come «apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione» nella sottovoce 85219000 della NC.
punto 13
Dopo un'opposizione rimasta senza successo, la Ikegami ha proposto dinanzi al Finanzgericht München un ricorso contro l'informazione tariffaria vincolante, ritenendo che l'apparecchio dovesse essere considerato come macchina per l'elaborazione dell'informazione, in quanto sia i singoli componenti sia il suo modo di funzionare avrebbero come finalità esclusiva una tale elaborazione.
punto 14
Il Finanzgericht München rileva, nella decisione di rinvio, che l'apparecchio di cui trattasi soddisfa le condizioni per essere definito una macchina automatica digitale di elaborazione dell'informazione, specificati nella nota 5 A, lett. a), del capitolo 84, e potrebbe essere utilizzato come un normale personal computer, ma che, a causa del suo particolare equipaggiamento, viene indicato come un videoregistratore digitale e commercializzato e installato di conseguenza. Tale giudice precisa che l'apparecchio in questione elabora l'informazione con uno scopo preciso ed è attrezzato in funzione di quest'unico scopo, cioè la registrazione, la visualizzazione e la riproduzione di segnali video. Esso aggiunge che la mancanza di un software adeguato ne impedisce un'utilizzazione diversa. Il giudice del rinvio ritiene che tale funzione specifica dell'apparecchio potrebbe rappresentare una funzione diversa da quella dell'elaborazione dell'informazione, ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC.
punto 15
Pertanto, il Finanzgericht München ha deciso di sospendere procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nota 5 E della nomenclatura combinata, nella versione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2031/2001 (...) che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (...), vada interpretata nel senso che un apparecchio di videosorveglianza, che memorizza su disco duro, comprimendoli, segnali di diverse videocamere per la riproduzione su schermi, svolga una funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione».

Sentenza › Sulla questione pregiudiziale

punto 16
Con la questione proposta, il giudice del rinvio chiede in sostanza se un apparecchio di registrazione digitale, quale quello di cui trattasi nella causa principale, debba essere considerato come un apparecchio che svolge una funzione specifica diversa da quella dell'elaborazione dell'informazione, ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC.
punto 17
Per costante giurisprudenza, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Le note esplicative della NC elaborate dalla Commissione, nonché quelle elaborate, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, con riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: l'«SA») forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza 4 marzo 2004, causa C-130/02, Krings, Racc, pag. I-2121, punto 28).
punto 18
Nella fattispecie, la formulazione della voce 8471 della NC, nella quale, a parere della Ikegami, rientra l'apparecchio in questione, contempla, segnatamente, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità. La formulazione della voce 8521 della NC, nella quale, a parere dell'amministrazione delle dogane tedesca, va classificato l'apparecchio in questione, contempla, segnatamente, gli apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione.
punto 19
Dalla nota 5 E del capitolo 84 della NC emerge che le macchine che esercitano una specifica funzione, diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
punto 20
Secondo la descrizione contenuta nella decisione di rinvio, come completata dalle precisazioni fornite dalla Ikegami nelle sue osservazioni scritte e in udienza, l'apparecchio in questione è dotato, oltre che dell'equipaggiamento caratteristico di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, anche di un equipaggiamento specifico che permette la memorizzazione dei segnali analogici corrispondenti ad immagini o a suoni trasmessi da fonti esterne, la conversione digitale di tali segnali, la loro compressione e la loro riproduzione su schermo. Il giudice del rinvio aggiunge che, in base a tale equipaggiamento specifico, l'apparecchio è commercializzato come videoregistratore digitale, il che è stato confermato dalla Ikegami nelle sue osservazioni presentate all'udienza.
punto 21
Pur essendo dotato di un equipaggiamento che consente l'elaborazione dell'informazione, l'apparecchio si distingue da una macchina automatica avente l'unica funzione di elaborare l'informazione non solo per la sua funzione specifica di memorizzazione di segnali videofonici, ma anche per le modalità con le quali esso è commercializzato e presentato al pubblico (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T-243/01, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione, Racc. pag. II-4189, punto 112),
punto 22
Anche se, come sostenuto dalla Ikegami, l'apparecchio di cui trattasi nella causa principale non consente la registrazione simultanea del suono e dell'immagine, né la registrazione e la riproduzione di immagini in movimento, tale circostanza, ove fosse confermata, non impedisce di rilevare che tale apparecchio, dotato di elementi che consentono la memorizzazione e la riproduzione di suoni e di immagini, svolge una funzione che va al di là dell'elaborazione automatica dell'informazione.
punto 23
Va inoltre rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenze 5 aprile 2001, causa C-201/99, Deutsche Nichimen, Racc. pag. I-2701, punto 20, e Krings, cit., punto 30).
punto 24
Nella fattispecie, dalla descrizione contenuta nella decisione di rinvio emerge che una delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio di cui alla causa principale è data dalla possibilità di collegarlo a videocamere a fini di videosorveglianza. Come risulta dalla decisione citata, nonché dalle precisazioni fornite dalla Ikegami all'udienza, tale apparecchio è fornito di un dispositivo che consente di regolare le dimensioni delle immagini e di modificare l'orientamento delle videocamere cui è collegato. All'udienza, la Ikegami ha inoltre sottolineato che le attività di promozione commerciale dell'apparecchio di cui trattasi sono rivolte alle persone incaricate della sorveglianza di immobili.
punto 25
Il giudice del rinvio precisa inoltre che, fatta salva l'elaborazione automatica dell'informazione consentita dal suo equipaggiamento di base, l'apparecchio, così come è, se non viene integrato con software adeguati, può essere utilizzato solamente a fini di registrazione e di riproduzione d'immagini e di suoni nell'ambito della videosorveglianza.
punto 26
Tale peculiare destinazione, riconducibile alle caratteristiche oggettive degli elementi di cui è dotato l'apparecchio in questione, corrobora l'analisi secondo cui quest'ultimo svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione automatica dell'informazione.
punto 27
A sostegno della propria tesi, la Ikegami si richiama alla nota inserita a seguito delle note esplicative dell'SA, relative alla nota 4 della sezione XVI della NC, nella loro versione vigente alla data dei fatti di cui alla causa principale.
punto 28
Tale nota è così formulata: «Si deve rilevare che gli elementi costitutivi che non rispondono ai requisiti stabiliti dalla nota 4 della sezione XVI seguono il loro regime specifico. È il caso, segnatamente, dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, costituiti dalla combinazione di un numero variabile di videocamere e di teleschermi collegati mediante cavi coassiali ad un centralino, da commutatori, da ricevitori audio ed eventualmente da macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (per memorizzare i dati) e/o da videoregistratori (per registrare le immagini)».
punto 29
La Ikegami afferma che, alla luce della nota succitata, si deve concludere che l'apparecchio in questione nella causa principale rappresenta una macchina di elaborazione dell'informazione la quale, benché idonea a costituire un sistema di video sorveglianza se combinata con videocamere, dev'essere nondimeno oggetto di una diversa classificazione sul piano tariffario.
punto 30
Tuttavia, considerando separatamente le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione destinate alla memorizzazione dei dati («saving data»), da un lato, e gli apparecchi che hanno la funzione di registrare immagini («video recorders»), dall'altro, la nota riportata al punto 28 della presente sentenza conferma che un apparecchio quale quello di cui trattasi nella causa principale, dotato di una funzione di registrazione digitale di immagini e di suoni, dev'essere considerato come avente una funzione propria diversa dall'elaborazione automatica dell'informazione.
punto 31
Alla luce di quanto precede, la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che un apparecchio che memorizza segnali emessi da videocamere e, dopo averli compressi, li riproduce su schermo, a fini di videosorveglianza, svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC.

Sentenza › Sulle spese

punto 32
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: Un apparecchio che memorizza segnali emessi da videocamere e, dopo averli compressi, li riproduce su schermo, a fini di videosorveglianza, svolge una funzione specifica, diversa dall'elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031.

Firme

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