Sez. L, Sentenza n. 27104 del 19/12/2006 (Rv. 594036 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Precedenti inadempimenti non disciplinarmente sanzionati - Considerazione nella valutazione della gravità dei fatti contestati successivamente - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia disciplinare, soltanto la rilevanza autonoma, attribuita dalle fonti di regolazione del rapporto di lavoro alla recidiva, presuppone l'irrogazione di una sanzione disciplinare ed incontra il limite del biennio, mentre la valutazione della gravità dell'inadempimento (per giusta causa o, comunque, "notevole", ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) si estende a tutti i fatti contestati al dipendente con l'avvio della procedura di licenziamento disciplinare, anche concernenti comportamenti tenuti in precedenza e per i quali il datore di lavoro non abbia ritenuto, nella sua autonomia, di irrogare sanzioni disciplinari, salva l'operatività del limite costituito dal principio di tempestività e senza che tale determinazione datoriale possa ritenersi idonea ad arrecare pregiudizio al diritto del lavoratore alla difesa, atteso che l'incidenza disciplinare dei fatti contestati nel procedimento abbandonato deve essere autonomamente apprezzata nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto dell'impugnazione di licenziamento disciplinare di una dipendente con la quale era stato riconosciuto che nella motivazione del provvedimento espulsivo, fondato su giustificato motivo soggettivo, erano state legittimamente valutate tutte le condotte tenute dalla lavoratrice e specificamente contestate in precedenza, sebbene, tranne una, non fossero state seguite dall'inflizione di sanzioni disciplinari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)