Sez. L, Sentenza n. 6421 del 28/11/1988 (Rv. 460751 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - RECIDIVA PER SANZIONI DISCIPLINARI ULTRABIENNALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - RECIDIVA PER SANZIONI DISCIPLINARI ULTRABIENNALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - secondo cui "non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione" - impedisce che delle sanzioni precedentemente irrogate si possa tener conto, scaduto il biennio, ai fini della recidiva, quale elemento direttamente rilevante sulla sanzione da applicare successivamente, ma non impedisce che si possa tener conto dei fatti storici addebitabili al lavoratore al fine di accertare la precisa natura e consistenza del fatto immediatamente da valutare in rapporto al provvedimento di licenziamento adottato dal datore di lavoro. (Conf 4903/79, mass n 401545).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)