Sez. L, Sentenza n. 11444 del 03/11/1995 (Rv. 494508 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Nullità di una clausola di contratto collettivo - Domanda di accertamento proposta da un'associazione sindacale non firmataria del contratto contro le associazioni firmatarie - Competenza del Tribunale in sede ordinaria - Sussistenza -.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità di clausole di un contratto collettivo, proposta da un'associazione sindacale di lavoratori non firmataria del contratto stesso contro le associazioni sindacali firmatarie, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, non è qualificabile come controversia individuale di lavoro e quindi, stante il suo valore indeterminabile, ricade nella competenza del tribunale in sede ordinaria. Infatti la legge n. 533 del 1973 di riforma del processo del lavoro, preso atto della soppressione dell'ordinamento corporativo e della non configurabilità della categoria stessa delle controversie collettive in assenza di sindacati legalmente riconosciuti, ha lasciato in vita, riformandola, la disciplina delle sole controversie individuali di lavoro, da intendersi quali vertenti tra i soggetti di un singolo e determinato rapporto di lavoro subordinato (o di "parasubordinazione"). E ciò è confermato dal fatto che solo in forza da una normativa specifica (legge 8 novembre 1977 n. 847) è derivata la competenza del giudice del lavoro per i giudizi di opposizione ai decreti emessi nei procedimenti di repressione di condotta antisindacale, competenza che può ritenersi inerente anche alle cause aventi lo stesso oggetto instaurate direttamente in via ordinaria, ma non anche a tutte le controversie riguardanti le associazioni sindacali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Legge 08/11/1977 num. 847 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)