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Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 24/03/1976 (Rv. 379721 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST CORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DECRETO PRETORILE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONTROVERSIE EX ART 409 COD PROC CIV - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379721-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST CORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DECRETO PRETORILE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONTROVERSIE EX ART 409 COD PROC CIV - DIFFERENZE.*

L'opposizione al decreto pretorile di cui all'art 28 dello statuto dei lavoratori non rientra tra le controversie di lavoro di cui all'art 409 cod proc civ, nel nuovo testo risultante dall'art 1 della legge n 533 del 1973, onde competente a decidere su di essa e il tribunale ex art 28 citato, e non il pretore ex art 413, nuovo testo, cod proc civ. la differenza tra la detta opposizione e le controversie dell'art 409 citato sta nella diversita delle personae, essendo legittimati alla prima i Sindacati e non i singoli lavoratori; nella causa petendi, che nella prima e data da violazione di norme costituzionali o di norme generali di legge, mentre nelle seconde e data di regola da violazione di norme contrattuali; nel petitum, che nella prima consiste nell'ordine di cessazione della condotta antisindacale, e non, come nelle seconde, nel conseguimento di una pretesa derivante da un contratto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)