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Sez. 2, Sentenza n. 3965 del 06/07/1984 (Rv. 435941 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435941-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA - NOZIONE.*

Sono sentenze definitive - e quindi assoggettate solo ad appello immediato - le sentenze che definiscono l'intera controversia, in tal modo esaurendo il potere giurisdizionale del giudice nei confronti delle parti in contesa; mentre sono sentenze non definitive quelle che, nell'ipotesi di una pluralità di domande comunque introdotte, non decidono compiutamente la lite, ma limitano la decisione solo ad alcune domande o ad alcuni capi di domanda, disponendo per le altre domande o per altri capi il rinvio in prosieguo per la ulteriore istruzione, con la riserva della relativa pronuncia e della regolamentazione delle spese giudiziali alla chiusura del processo, con ciò implicando la volontà di non separare le cause siccome connesse. (V 3523/82, mass n 421501; (V 2020/82, mass n 419870; (V 1811/81, mass n 412491).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)