Sez. 2, Sentenza n. 1811 del 30/03/1981 (Rv. 412491 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - PRONUNCIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - PRONUNCIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito, indipendentemente dalla richiesta delle parti, ha facolta di emettere una pronuncia non definitiva, quando ritenga di poter decidere, in base alle prove raccolte, soltanto alcune delle questioni a lui sottoposte, riservando ad una successiva pronuncia, da emanare a seguito dell'espletamento di ulteriori Atti istruttori, la decisione definitiva sui restanti capi della domanda. (V 542/73, mass n 362574; (V 2878/72, mass n 360609; (Conf 2265/75, mass n 376074).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)