Sez. 1, Sentenza n. 15580 del 07/07/2006 (Rv. 593107 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)