Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 15/02/2008 (Rv. 602202 - 01)
ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Violazione dell'articolo 7, secondo comma, legge 10 dicembre 1993 n.515 - Applicazione della regola generale di cui all'articolo 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 - Necessità - Fattispecie.
ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, la violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1993 n.515, per il quale il singolo candidato è tenuto a denunciare le spese della propaganda elettorale ad esso direttamente riferibili ancorché sostenute dal partito di appartenenza, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689 e valevole per qualsiasi illecito amministrativo, secondo cui la condotta, commissiva o omissiva, per essere sanzionata, deve essere quantomeno connotata dalla colpa, mentre la responsabilità deve essere esclusa nei casi di incolpevole errore sul fatto; ne consegue che, non trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può ritenersi responsabile il candidato qualora la propaganda elettorale sia stata eseguita e finanziata a sua insaputa dal partito di appartenenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/10/1993 num. 515 art. 7 com. 2, Legge 10/10/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)