Sez. 4, Sentenza n. 195 del 27/10/1980 Ud. (dep. 10/01/1981) Rv. 147275 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA - DIPENDENTE - VALUTAZIONE DELLE EFFETTIVE ATTRIBUZIONI - ATTIVITA PERSONALI DEL DIPENDENTE NON RIENTRANTI NELLE SUE COMPETENZE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA - DIPENDENTE - VALUTAZIONE DELLE EFFETTIVE ATTRIBUZIONI - ATTIVITA PERSONALI DEL DIPENDENTE NON RIENTRANTI NELLE SUE COMPETENZE.*
Persona incaricata della direzione o sorveglianza del lavoro e soltanto colui che sia stato investito dall'imprenditore del potere di impartire o di dare istruzioni a coloro che siano posti alle sue dipendenze e non anche colui che agisca singolarmente nella diretta esecuzione di un'attivita sia pure importante e delicata, nella esecuzione di determinati lavori, eseguibili solo attraverso la ottemperanza delle norme antinfortunistiche. (sulla effettivita delle attribuzioni esercitate da parte del cosiddetto preposto al fine di individuare una sua responsabilita penale in tema di infortuni sul lavoro V mass nn 104002 anno 1967, 114222 anno 1970, 145811 anno 1980).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)