Sez. 2, Sentenza n. 5145 del 12/06/1987 (Rv. 453751 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 26 MAGGIO 1973 N. 21 - STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI E NON ANCORA APPROVATI - DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART. 9 N. 2 DEL D.M. 2 APRILE 1968 - CONDIZIONI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 26 MAGGIO 1973 N. 21 - STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI E NON ANCORA APPROVATI - DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART. 9 N. 2 DEL D.M. 2 APRILE 1968 - CONDIZIONI.*
L'art. 28 della legge regionale siciliana 26 maggio 1973 n. 21 - secondo cui, nei comuni con popolazione non superiore ai cinquantamila abitanti e nelle frazioni di altri comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, l'edificazione, in presenza di strumenti urbanistici già adottati ma non ancora approvati, è consentita, nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto n. 2 dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 3519 che impone una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non ha inteso attribuire alle autorità comunali un illimitato potere di deroga a detta prescrizione sulle distanze, ma soltanto rendere operati le norme degli strumenti urbanistici, già adottati ma non ancora approvati, che conferiscano tale potere alle menzionate autorità locali, stabilendone anche i limiti e le modalità di Esercizio. Pertanto, il rilascio della licenza in deroga presuppone che il potere di deroga sia già previsto e disciplinato dai piani adottati e depositati all'assessorato regionale dello sviluppo economico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM 02/04/1968 art. 9, Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)