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Sez. 2, Sentenza n. 6029 del 11/05/2000 (Rv. 536397 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Strumenti urbanistici adottati ma non ancora approvati - Prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536397-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

I limiti in materia di distanze tra fabbricati previsti dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 - emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 - obbligano i Comuni solo ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e, pertanto, non si applicano in presenza di diverse previsioni contenute in strumenti urbanistici preesistenti, anche quando questi siano stati solo adottati alla data di emanazione del suddetto decreto, ma non ancora approvati.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)