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Sez. 2, Sentenza n. 13875 del 09/06/2010 (Rv. 613505 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento inutile di tentativi per il recupero credito - Necessità - Art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002 - Eccezione alla regola - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613505-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

In tema di patrocinio a spese dello Stato e nel regime di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'art. 116 di tale d.P.R. stabilisce la regola generale che il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza aver dimostrato di avere esperito inutili tentativi per il recupero del proprio credito professionale, mentre la disciplina prevista dal successivo art. 117 per l'ipotesi dell'imputato o condannato irreperibile, deve ritenersi eccezione ad una regola generale, come tale di stretta esegesi e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva rigettato l'istanza proposta dal difensore di ufficio di un soggetto imputato di bancarotta fraudolenta, non avendo il professionista fornito la prova dell'inutile esperimento della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale, e non essendo tale prova ravvisabile "in re ipsa" nella situazione di fallimento).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)