Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010 (Rv. 614907 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Patrocinio a spese dello Stato ex art. 117 del d.P.R. n. 115/2002 - Difensore d'ufficio - Irriperibilità dell'indagato o dell'imputato - Condizioni - Necessità della pronuncia giudiziaria dell'irreperibilità - Esclusione - Situazione di fatto impeditiva del recupero del credito - Sufficienza - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non sufficiente l'avvenuto svolgimento, da parte del difensore, della normale attività che nel rito civile è propedeutica alla riscossione del credito, consistente nella parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine e nell'istanza di ingiunzione e relativa emissione del decreto poi notificato, unitamente al precetto, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., dopo ricerche anagrafiche - assumendo la necessità di operare ulteriori ricerche dell'assistito, di nazionalità polacca, anche in relazione ad altri nominativi con i quali era stato identificato, nonché di effettuare ricerche presso l'ambasciata ed il consolato di Polonia).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)