Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 27 novembre 1984, causa 232/81
Epigrafe
Nella causa 232/81,
Agricola commerciale olio Srl, con sede in Ostuni,
Astolio Srl, con sede in Ostuni,
Azienda agricola Bellaria SpA, con sede in Trecate,
Italiana olii e risi SpA, con sede in Aprilia,
S. Giorgio sezione agricoltura SpA, con sede in Pomezia,
con gli avvocati Giuseppe Celona, Giovanni B. Compagno, Giuseppe Guarino e Paolo Tabellini, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Georges Margue, 20, rue Philippe-Il,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Peter Karpenstein, consigliere giuridico della Commissione, in qualità di agente, assistito dal sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, dei regolamento (CEE) della Commissione 3 agosto 1981, nn. 2238 e 2239 (GU L 218, del 4 agosto 1981, pagg. 27 e 28),
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliét, giudici,
avvocato generale : C. O. Lenz
cancelliere : H. A. Rühl, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Con regolamento (CEE) della Commissione 12 gennaio 1981, n. 71 (GUL 11, pag. 5), la Commissione decideva di mettere in vendita, tramite l'ente d'intervento italiano, azienda di stato per gli interventi sul mercato agricolo (Aima), 33000 tonnellate circa di olio d'oliva vergine proveniente dagli interventi della campagna oleícola 1977/1978.
paragrafo 2
Quest'olio era stato più volte posto in vendita mediante gara come olio di oliva vergine, senza trovare acquirenti. Il 12 gennaio 1981, la Commissione riteneva che la situazione del mercato fosse favorevole per rimettere in vendita il prodotto.
paragrafo 3
L'olio d'oliva veniva offerto in vendita in sei partite di circa 5500 tonnellate ciascuna (art. 2) ed il prezzo di vendita era fissato in LIT 210000 il quintale (art. 4).
paragrafo 4
Il primo giorno del termine entro il quale si potevano presentare le domande d'acquisto, ossia il 2 febbraio 1981, sessanta imprese offrivano di acquistare ciascuna il complesso delle sei partite di 5500 tonnellate.
paragrafo 5
Per una siffatta situazione, il regolamento n. 71/81 stabiliva che si procedesse al sorteggio (art. 6, n. 1, 3° comma). L'estrazione a sorte non avveniva immediatamente. Talune imprese contestavano l'ammissibilità delle domande di talune altre imprese, soprattutto di quelle costituite espressamente per partecipare alla gara.
paragrafo 6
La Commissione dava il suo assenso alla sospensione della gara per il tempo necessario ai fini delle verifiche. Soltanto il 1o giugno 1981 si procedeva al sorteggio, e le cinque ricorrenti in questa causa, nonché la ricorrente nella causa 264/81, la Savma SpA, si aggiudicavano ciascuna una partita.
paragrafo 7
Il 3 agosto 1981, la Commissione adottava il regolamento n. 2238/81 (GU L 218, pag. 27) che abrogava, con effetto dal 13 gennaio 1981, il summenzionato regolamento n. 71/81. Nel preambolodel regolamento n. 2238/81 si considerava che, dato il ritardo intervenuto nell'esecuzione della vendita in ragione dell'esame dei reclami di cui sopra, le condizioni del mercato dell'olio di oliva avevano nel frattempo registrato un'evoluzione tale che l'esecuzione della vendita alle condizioni inizialmente previste avrebbe dato luogo a gravi perturbazioni di detto mercato; la Commissione riteneva quindi necessario, nel superiore interesse, annullare la vendita in questione.
paragrafo 8
Lo stesso giorno, la Commissione adottava il regolamento n. 2239/81 (GU L 218, pag. 28), relativo alla rimessa in vendita mediante gara, da parte dell'ente d'intervento italiano, degli stessi quantitativi di olio d'oliva. Questa nuova vendita era riservata alle sei imprese indicate dal sorteggio (art. 3). Tuttavia, essa non avveniva più a prezzo fisso, ma era fatta al miglior offerente e a condizione che il prezzo offerto fosse almeno pari ad un prezzo minimo che sarebbe stato fissato, al più tardi il 31 agosto 1981, secondo la procedura stabilita dall'art. 38 del regolamento CEE n. 136/66, sulla base delle offerte ricevute (art. 6). Le offerte dovevano essere presentate al più tardi il 24 agosto 1981, alle ore 14 (ora locale) (art. 4). Il ritiro dei quantitativi acquistati avrebbe dovuto iniziare il 15 settembre 1981 ed avvenire al ritmo mensile — 10 % minimo, 20 % massimo — già previsto in precedenza (art. 9).
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedi-mento ed i provvedimenti istruttori
paragrafo 1
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1981, le ricorrenti hanno proposto, a norma dell'art. 173 del trattato CEE, un ricorso per l'annullamento dei regolamenti n. 2238/81 e n. 2239/81.
paragrafo 2
Con istanza presentata a norma dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte, le ricorrenti hanno altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione dei suddetti regolamenti. Con istanza del 19 agosto 1981, la Savma SpA ha chiesto di poter intervenire nel procedimento d'urgenza a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 20 agosto 1981, il presidente della Corte ha autorizzato detto intervento.
paragrafo 3
Con ordinanza del 21 agosto 1981, il presidente ha ordinato la parziale sospensione dell'esecuzione dell'art. 10 del regolamento n. 2239/81. Le ricorrenti che avessero presentato offerte per la nuova gara sarebbero state tenute a versare soltanto la somma corrispondente a quanto avrebbero dovuto pagare per la vendita a norma del regolamento n. 71/81. Il pagamento del residuo era sospeso sino alla pronunzia della Corte sulla domanda principale.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso inizialmente di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere a taluni quesiti ed a fornire determinate informazioni.
paragrafo 5
La Commissione ha rispósto ai quesiti ed ha fornito le suddette informazioni con lettera del 15 giugno 1982.
paragrafo 6
Viste le risposte, la Corte ha deciso di aprire un'istruttoria che essa ha rimesso alla terza sezione. La terza sezione ha chiesto alle parti di indicarle i nomi dei testimoni più idonei ad illustrarle la situazione del mercato dell'olio d'oliva in Italia nel 1981. Essa ha concesso alle ricorrenti la possibilità di commentare le risposte fornite dalla Commissione ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 7
La sezione ha altresì posto taluni quesiti al governo italiano, a norma dell'art. 21 dello statuto.
paragrafo 8
Le ricorrenti hanno commentato le informazioni fornite dalla Commissione con una memoria del 20 ottobre 1982.
paragrafo 9
La sezione ha poi inviato una richiesta d'informazioni, a norma dell'art. 21 dello statuto, all'Istituto centrale di statistica italiano, nonché una seconda serie di quesiti alla Commissione.
paragrafo 10
Il 19 maggio 1983, la terza sezione ha sentito come testimone il sig. Mario Guida, segretario generale della Fedoliva (Federazione europea delle industrie olearie) e direttore generale delľAssitol (Associazione italiana dell'industria olearia).
paragrafo 11
Dopo la chiusura dell'istruttoria, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla quinta sezione ai fini della decisione.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2. annullare i regolamenti (CEE) nn. 2238/81 e 2239/81;
3. condannare la controparte al pagamento delle spese.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo nel merito;
2. porre le spese a carico delle ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La Commissione nutre seri dubbi quanto alla ricevibilità del ricorso. Il regolamento n. 2238/81 ha abrogato il regolamento n. 71/81 che era un regolamento nel vero senso della parola. Il regolamento n. 2238/81 è un atto di gestione del mercato dell'olio d'oliva, che prescinde dal numero più o meno delimitato di operatori suscettibili di sentirsi più o meno direttamento toccati. Inoltre, da un lato, le ricorrenti non possono accampare nessun diritto soggettivo e, dall'altro, gli operatori esclusi hanno proposto azioni giudiziarie sul piano nazionale, il che dimostra che l'azione della Commissione ha prodotto effetti che vanno ben oltre ciò che riguarda le ricorrenti.
paragrafo 2
Convinta della fondatezza economica e giuridica della propria azione, la Commissione non intende insistere su questo aspetto procedurale, che essa sottopone alla valutazione della Corte.
paragrafo 3
Le ricorrenti contestano l'eccezione sollevata dalla Commissione. I due regolamenti in questione sono in realtà delle decisioni. Il regolamento n. 2238/81 ha solo apparentemente contenuto generale ed astratto. In realtà, si tratta di un atto d'imperio, di chiaro carattere particolare e concreto, che interessa soltanto le sei imprese cui erano state attribuite le partite poste in vendita e l'Aima, e col quale si rescindono rapporti contrattuali concreti già perfezionatisi. Il regolamento n. 2239/81 prevede espressamente una gara cui erano state invitate a partecipare solo le società aggiudicatane delle partite poste in vendita ai sensi del regolamento n. 71/81. Pertanto, il suddetto regolamento riguarda direttamente ed individualmente le ricorrenti.
paragrafo 4
A sostegno della loro tesi, le ricorrenti invocano la giurisprudenza della Corte.
paragrafo 5
La Commissione replica che il regolamento impugnato ha contenuto generale ed è stato adottato esclusivamente per esigenze imperative di pubblico interesse, non già per colpire tale o tal altro operatore. Gli effetti del regolamento influenzano direttamente la situazione sul mercato di tutti gli altri operatori del settore.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sulla violazione di forme sostanziali
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che la procedura di cui all'art. 38 del regolamento n. 136/66 (GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025) non è stata seguita dalla Commissione. Tale norma esige il preventivo parere del comitato di gestione dei grassi. In caso di disaccordo, la questione va rimessa al Consiglio. Il regolamento n. 71/81 ha ottenuto il previo parere favorevole, ma il regolamento n. 2238/81 fa esplicita menzione del fatto che il comitato non ha espresso parere alcuno, fermo restando il parere espresso in precedenza.
paragrafo 2
La Commissione spiega che si tratta di un equivoco in cui sono incorse le ricorrenti. Il «considerando» incriminato non sta a significare che il comitato non è stato consultato, bensì che esso lo è stato, ma non è risultata una maggioranza a favore o contro il progetto di regolamento. In tal caso, la Commissione è autorizzata ad adottare il regolamento. È solo nel caso di maggioranza negativa che la decisione finale è rimessa al Consiglio.
paragrafo 3
Le ricorrenti replicano che la Commissione era autorizzata ad adottare decisioni solo dopo aver ricevuto parere favorevole dal comitato di gestione. In ogni caso la Commissione non può deliberare senza aver esaminato il parere del suddetto comitato.
paragrafo 4
La Commissione ribadisce che l'art. 38 del regolamento n. 136/66 stabilisce che la Commissione adotti i provvedimenti, se il parere del comitato di gestione è positivo o se non viene raggiunta una maggioranza di 45 voti pro o 45 voti contro.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Illegittimità per violazione di diritti quesiti
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che il regolamento n. 2238/81 si presenta in diretto contrasto con il principio generale dell'illegittimità della revoca incidente su posizioni consolidate di terzi. Esso è illegittimo e la Commissione è incompetente ad adottarlo poiché è escluso che il Consiglio abbia delegato alla Commissione il potere di pregiudicare, così facendo, i diritti quesiti di terzi.
paragrafo 2
Le ricorrenti hanno consolidato in capo ad esse tutti i diritti spettanti all'acquirente nei contratti di compravendita, perfezionatisi in seguito all'offerta al pubblico posta in essere con l'avviso di vendita, alle domande regolarmente presentate ed al sorteggio.
paragrafo 3
Poiché nell'avviso di vendita le partite erano specificatamente indicate, le ricorrenti sono divenute proprietarie delle stesse in virtù dell'art. 1376 del codice civile italiano, secondo il quale il diritto di proprietà si acquista con il semplice consenso nel caso di contratto di vendita di cosa determinata.
paragrafo 4
Essendo il regolamento n. 71/81 divenuto, con la sua entrata in vigore, norma interna dello stato italiano, è evidente che la legittimità della sua revoca va verificata sulla base dei principi del diritto italiano.
paragrafo 5
Nel diritto italiano, le revoca dell'atto amministrativo può operare solo ex nunc, rispettando gli effetti già prodotti. Questi limiti debbono a maggior ragione valere nell'ordinamento comunitario.
paragrafo 6
L'abrogazione del regolamento n. 71/81 comporta, come tale, la lesione dei diritti quesiti delle ricorrenti, il che contrasta con la giurisprudenza della Corte di giustizia, e in particolare con la sentenza 6 marzo 1979 (Simmentbal/Commissione, causa 92/78, Race. pag. 777).
paragrafo 7
Volendo considerare il regolamento n. 2238/81 come una sorta di atto di espropriazione, esso sarebbe, in quanto tale, illegittimo per totale mancanza d'indennizzo.
paragrafo 8
La Commissione fa riferimento al regolamento n. 136/66 nonché alle successive modifiche, che dispongo la fissazione di un prezzo indicativo al fine di garantire un'equa remunerazione ai produttori. A tal fine, sono stati previsti meccanismi stabilizzatori, tra cui l'acquisto dell'olio da parte degli enti d'intervento e la sua vendita, nella Comunità, a condizioni tali da non perturbare il mercato (artt. 8 e 12).
paragrafo 9
La Commissione osserva che l'intervento ha la duplice funzione di sostenere il prezzo di mercato, col ritiro delle quantità eccedenti, e di rimettere in commercio il prodotto allorché ciò appaia opportuno, vigilando accuratamente a non causare perturbazioni. Gli acquisti e le vendite da parte dell'ente d'intervento non sono semplice esercizio di trasferimenti successivi di proprietà. Essi vanno qualificati come «rapporti di diritto pubblico», la cui particolarità consiste nel fatto che i poteri pubblici possono svincolarsi da impegni assunti pattiziamente, allorquando si verfichi un mutamento della situazione di fatto, tale che la soddisfazione dell'interesse pubblico non sia più possibile se non a condizione che venga meno o sia modificato il regolamento pattizio in vigore.
paragrafo 10
Sul piano comunitario, la Commissione sostiene che ad essa incombe un obbligo permanente di vegliare al corretto funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato, prendendo ogni misura necessaria ad evitare perturbazioni.
paragrafo 11
La Commissione dubita che il sorteggio abbia fatto sorgere un diritto di proprietà in capo alle ricorrenti.
paragrafo 12
La procedura di vendita contemplata dal regolamento n. 71/81 prevedeva diverse fasi, cui avrebbe fatto seguito l'attribuzione della merce (agli aggiudicatari) mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'Aima. È con tale lettera di attribuzione che si conclude la gara e l'assegnatario viene dichiarato proprietario della partita. E altresì dal ricevimento della lettera di attribuzione che l'assegnatario è vincolato all'osservanza degli obblighi derivanti dall'assegnazione, deve prestare la cauzione e procedere in contraddittorio alla sigillatura dei recipienti.
paragrafo 13
È soltanto allora che il rapporto si perfeziona, avendo i pubblici poteri definitivamente deliberato sull'opportunità dell' operazione che costituisce un atto di gestione del mercato dell'olio d'oliva e non una semplice compravendita esaurientesi in sé stessa.
paragrafo 14
Il potere-dovere (confermato dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 136/66) di verificare la bontà di atti di gestione agricola va riconosciuto alla Commissione nell'ambito del potere discrezionale di valutazione economica, soprattutto quando — come nella fattispecie — non esista ancora alcun diritto di proprietà.
paragrafo 15
Anche nel caso che le ricorrenti fossero divenute proprietarie della merce, la Commissione sostiene ch'essa poteva procedere all'espropriazione. Ogni diritto nazionale riconosce alla pubblica autorità il potere di espropriare un bene appartenente ad un soggetto privato, qualora il pubblico interesse lo esiga, e salvo un congruo indennizzo. La Commissione ritiene di aver sufficientemente dimostrato l'esistenza di siffatto pubblico interesse.
paragrafo 16
Le ricorrenti hanno ricevuto un congruo indennizzo avendo avuto la possibilità di acquistare l'olio d'oliva in via prioritaria e ad un prezzo certo superiore al precedente, ma che avrebbe pur lasciato loro un più che sufficiente margine di profitto. Se, per un motivo o per l'altro, una delle società non fosse riuscita ad ottenere una partita, la Commissione avrebbe concesso un adeguato indennizzo sotto altra forma.
paragrafo 17
Le ricorrenti replicano che, in base alla lettera stessa del regolamento n. 71/81 e a quella dell'avviso di vendita 28 gennaio 1981 dell'Aima, si tratta di una «vendita» e di un «contratto» la cui esecuzione dev'essere garantita, e secondo cui, in caso di ritardi, la merce sarebbe rimasta in deposito a rischio e pericolo dell'«acquirente». In caso di mancata prestazione della cauzione, l'Aima avrebbe potuto considerare la vendita «risoluta» di diritto, il che presuppone un contratto già concluso e perfetto.
paragrafo 18
Il regolamento n. 2238/81 parla anche di una «vendita» che dev'essere annullata. Questo regolamento dispone retroattivamente sui rapporti tra l'Aima ed i sei imprenditori privati, che erano già stati definiti.
paragrafo 19
La Commissione non poteva disporre sugli effetti del regolamento n. 71/81, essendosi questi esauriti con la vendita dell'olio d'oliva da parte dell'Aima.
paragrafo 20
Il principio dell'irretroattività ed il rispetto dei diritti quesiti sono riconosciuti dai vari sistemi giuridici nazionali e dal diritto comunitario. Dato che il diritto comunitario tutela il legittimo affidamento dei singoli, a maggior ragione debbono essere rispettati i diritti quesiti di proprietà.
paragrafo 21
Nel «mercato comune» occorre rispettare il principio di base di un «mercato», ossia l'intangibilità del contratto.
paragrafo 22
Chiamare «indennizzo» la facoltà per il proprietario spogliato di ricomprarsi il bene stesso è idea talmente assurda ed iniqua da non aver bisogno di commenti.
paragrafo 23
Gli argomenti addotti dalla Commissione circa i contratti di diritto pubblico sono alquanto singolari. Il riferimento alla disciplina urbanistica, dominata dalla netta prevalenza dell'interesse pubblico, non è pertinente nell'ambito dei contratti di diritto privato.
paragrafo 24
Nella replica e nella controreplica, le parti si scambiano osservazioni sulla questione del se le operazioni di sigillatura dei recipienti e costituzione delle cau-zioni siano avvenute nell'ambito della prima vendita.
paragrafo 25
La Commissione replica che il suo potere-dovere di verficare la bontà degli atti di gestione di un mercato agricolo si colloca in una procedura complessa di vendita, eluminante nell'«assegnazione» della merce, costituente la manifestazione finale e definitiva della volontà dell'autorità pubblica di procedere, in funzione esclusiva del pubblico interesse, all'operazione prevista. È solo in quel momento che il rapporto contrattuale si sarebbe formato.
paragrafo 26
La Commissione non condivide le affermazioni delle ricorrenti secondo cui il regolamento n. 71/81 non avrebbe più prodotto alcun effetto. Salvo l'assegnazione della merce, rimanevano ancora da effettuare il versamento delle cauzioni, la sigillatura dei recipienti, nonché il ritiro scaglionato dell'olio.
paragrafo 27
La Commissione fa suo l'argomento delle ricorrenti relativo all'interesse pubblico ed alla disciplina urbanistica, ravvisandovi una conferma della propria tesi.
paragrafo 28
Ammesso che vi sia stata una vera espropriazione, la Commissione ritiene che i diritti delle ricorrenti siano stati adeguatamente tenuti in considerazione rispetto all'interesse pubblico.
paragrafo 29
È stata loro offerta una forma particolare d'indennizzo suggerita, da un lato, dall'interesse pubblico, salvaguardato mediante prezzi di vendita più elevati e, dall'altro, dall'interesse privato, non tanto di avere enormi somme di denaro a titolo d'indennizzo, ma piuttosto di vedersi assegnare cospicui quantitativi di olio a condizioni favorevoli ai fini della propria attività produttiva. La Commissione avrebbe potuto rimettere in vendita l'olio offrendolo ad un numero più grande di operatori, il che avrebbe ridotto ancora di più le possibilità delle ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Insufficienza di motivazione ed errore di fatto relativo alla pertubazione del mercato
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, la motivazione del regolamento n. 2238/81 non enuncia né la portata né la natura della sopravvenienza invocata, limitandosi ad un accenno talmente vago da poter essere utilizzato per qualsiasi provvedimento in qualsiasi tempo, luogo e circostanza.
paragrafo 2
La Commissione non ha indicato nessuna ragione a giustificazione del brusco cambiamento d'indirizzo, dopo un periodo durante il quale essa non ha reagito, pur essendo al corrente degli sviluppi.
paragrafo 3
Le ricorrenti contestano le affermazioni della Commissione circa l'evoluzione del mercato e gli effetti prodotti sullo stesso dalla vendita dell'olio d'oliva. La Commissione si è basata su falsi presupposti ed ha commesso errori di fatto manifesti.
paragrafo 4
La Commissione si è basata su un aumento dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato; ora, tali aumenti erano prevedibili, da un lato, a causa della tendenza generale del mercato e, dall'altro, a causa dei prezzi fissati dal Consiglio per la campagna 1980-1981, salve le normali maggiorazioni previste dall'art. 9 del regolamento n. 136/66.
paragrafo 5
Il quantitativo globale dell'olio in questione rappresenta non più del 7 % circa dell'olio d'oliva consumato in Italia in un anno, e tale quantitativo non può essere immesso sul mercato in una sola volta.
paragrafo 6
Nel regolamento n. 71/81 è addirittura prevista l'eventualità della vendita di tutto il quantitativo d'olio ad un solo acquirente.
paragrafo 7
Una vendita a prezzi vantaggiosi non si tradurrebbe in una perturbazione del mercato, bensì in un aumento dei margini di profitto per le ricorrenti, poiché i prezzi si formano sulla base dell'offerta e della domanda.
paragrafo 8
La Commissione replica di aver ritenuto indispensabile annullare la messa in vendita dell'olio d'oliva, dal momento che la durata imprevedibilmente lunga della procedura avrebbe condotto ad effettuare la vendita in un momento in cui le condizioni del mercato erano radicalmente cambiate rispetto al momento iniziale, ed il mercato dell'olio ne sarebbe stato gravemente perturbato. La Commissione ha fatto qunidi uso di quella discrezionalità di valutazione economica che la Corte le riconosce nella gestione di una realtà economica difficile e complessa.
paragrafo 9
All'epoca della messa in vendita al prezzo di 210000 lire il quintale, il prezzo d'intervento di allora (dicembre 1980) si aggirava sulle 200000 lire. Il prezzo di mercato dell'olio raffinato si aggirava sulle 220000 lire, il che avrebbe consentito di trarre un profitto sostanziale.
paragrafo 10
Dopo i ritardi subiti dalla procedura di gara, le condizioni del mercato dell'olio erano profondamente mutate. Da un lato, il raccolto 1980-1981 era stato di molto inferiore alle attese e, dall'altro, i prezzi erano aumentati al di là di ogni previsione, e ciò a causa della produzione inferiore, delle scarse disponibilità di olio lampante sul mercato mondiale e, in parte, della svalutazione della lira verde.
paragrafo 11
Le condizioni di vendita già vantaggiose erano quindi diventate smisuratamente favorevoli, e questo stato di cose avrebbe potuto consentire ad un numero ristretto di operatori non solo di realizzare enormi guadagni a spese del contribuente europeo, ma anche di fare il bello ed il cattivo tempo sul mercato dell'olio d'oliva in Italia, escludendo da tale mercato tutti gli altri operatori, che potevano procurarsi lo stesso tipo di olio solo a condizioni di gran lunga meno favorevoli.
paragrafo 12
Per quanto riguarda la motivazione del regolamento, essa è forse succinta, ma non per questo insufficiente. Le sei società in causa sapevano benissimo di che si trattava.
paragrafo 13
Le ricorrenti replicano che la Commissione ha chiesto all'Aima di procedere al sorteggio a fine maggio e il commissario Dalsager ha avallato la messa in vendita dell'olio d'oliva, rispondendo, il 22 giugno, ad un'interrogazione del Parlamento europeo. Gli effetti imprevedibili di cui parla la Commissione per giustificare il proprio operato, si sono verificati anteriormente alla conferma dell'operazione.
paragrafo 14
L'argomento della Commissione secondo cui il raccolto 1980-1981 si annunciava di molto inferiore alle attese non figura nella motivazione degli atti impugnati;
paragrafo 15
I dati forniti dalla Commissione circa i prezzi, le spese e gli utili non sono esatti.
paragrafo 16
Contrariamente alle previsioni della Commissione, l'olio de quo è stato immesso sul mercato, a seguito dell'ordinanza del presidente della Corte del 21 agosto 1981, senza che ne siano conseguiti turbamenti catastrofici.
paragrafo 17
La Commissione solstiene che le ricorrenti sembrano voler trarre dalla risposta del commissario Dalsager conclusioni che vanno oltre i limiti del ragionevole. Egli ha risposto che, al momento dell' adozione del regolamento n. 71/81, sussistevano le condizioni per procedere alla vendita. Che questa risposta, poi, sia stata data il 22 giugno 1981 non prova nulla. Le decisioni della Commissione necessitano una riflessione approfondita e la loro maturazione può essere lunga.
paragrafo 18
La Commissione contesta l'affermazione delle ricorrenti secondo cui l'olio è stato immesso sul mercato senza che ne siano conseguiti turbamenti di sorta. In realtà, i prezzi di mercato dell'olio lampante si aggirano intorno a 235000-236000 lire il quintale, ed appaiono in aumento (intorno alle 240000 lire nel marzo 1982), data la persistente scarsità sul mercato, mentre il prezzo d'intervento è andato via via crescendo sino alle 242000 lire nel marzo 1982. Il prezzo di mercato dell'olio raffinato invece, è sceso costantemente dal momento in cui il prodotto delle ricorrenti è stato immesso sul mercato.
paragrafo 19
Di conseguenza, gli altri operatori si sono trovati in difficoltà. Dovendosi rifornire sul mercato ad un prezzo notevolmente superiore, essi sono stati costretti a ridurre il prezzo del proprio prodotto raffinato e, di conseguenza, a ridurre il loro margine di profitto.
paragrafo 20
La situazione sarebbe stata ancora più grave se il prezzo di mercato dell'olio lampante si fosse situato a prossimità del prezzo d'intervento — invece di discostarsene — fenomeno del tutto ingiustificato in una sana situazione del mercato.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 5. Sviamento di potere
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che la finalità dei regolamenti impugnati non era quella di proteggere il mercato, bensì quella di legittimare l'inadempienza contrattuale, di sopprimere il profitto delle ricorrenti, pur giustificato dal rischio commerciale, e di favorire un altro gruppo ben individuato.
paragrafo 2
La Commissione ha anche violato l'art. 42 del trattato, che pone il principio generale d'inapplicabilità delle regole di concorrenza alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, poiché le presunte perturbazioni del mercato non sono altro che la conseguenza della concorrenza nella situazione tipica di tutte le gare.
paragrafo 3
La Commissione replica che il suo scopo era quello di evitare gravi perturbazioni del mercato causate dall'immissione in commercio di un ingente quantitativo di olio ad un prezzo derisorio. La riduzione dell'astronomico margine di profitto delle società ricorrenti è stato un elemento accessorio, non già l'obiettivo principale della Commissione.
paragrafo 4
Il riferimento all'art. 42 del trattato è inesatto poiché il regolamento n. 26 del Consiglio ha esteso all'agricoltura buona parte delle disposizione sulla concorrenza e, comunque, nel caso di specie, le suddette regole non sono pertinenti.
paragrafo 5
La nozione di «perturbazione» va riferita all'art. 12, n. 2, del regolamento che tratta della vendita di olio d'oliva da parte degli enti di intervento.
SENTENZA › In fatto › V — Audizione del testimone
paragrafo 1
In occasione della sua audizione, il testimone, sig. Guida, ha dichiarato che i prezzi costituiscono i migliori termometri del mercato. Nel periodo tra l'ottobre del 1980 e l'ottobre del 1981, il prezzo dell'olio lampante era aumentato del 15 %. Questo aumento era dovuto a vari fattori: in primo luogo, l'applicazione delle maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento; in secondo luogo, la svalutazione della lira verde; infine, l'inflazione in Italia. Inoltre, è normale constatare un aumento dei prezzi durante l'estate, allorché il consumo dell'olio d'oliva aumenta, generando di conseguenza una domanda che supera l'offerta. L'andamento dei prezzi era da considerarsi normale.
paragrafo 2
Non si poteva nemmeno parlare di penuria, nel senso di assoluta mancanza della merce: il fatto che all'ente d'intervento fosse stato consegnato poco olio lampante significava semplicemente che era stato possibile collocarlo sul mercato, e che si disponeva quindi di un quantitativo sufficiente per soddisfare le esigenze del consumo. Per quanto riguarda le raffinerie, da un po' di tempo esse lavoravano in perdita a causa del margine insufficiente tra il prezzo d'acquisto ed il prezzo di vendita. Non risultava tuttavia al testimone che esistesse una situazione in cui delle raffinerie incontrassero difficoltà nel rifornirsi di olio lampante.
SENTENZA › In fatto › VII — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le ricorrenti, rappresentate dagli avvocati G. Celona, P. Tabellini, G. B. Compagno e G. Guarino, e la Commissione, rappresentata dal sig. G. Berardis, hanno svolto le proprie difese orali all'udienza del 19 giugno 1984.
paragrafo 2
Rispondendo ad una domanda rivoltale dalla Corte, la Commissione ha precisato che per «rischio di perturbazione del mercato dell'olio d'oliva» essa intendeva il pericolo che le ricorrenti si accaparrassero una quota di mercato superiore a quella loro spettante, escludendo in tal modo altri commercianti dal mercato stesso.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 settembre 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 10 agosto 1981, le imprese italiane Agricola commerciale olio Sri, Astolio Sri, Azienda agricola Bellaria SpA, Italiana olii e risi SpA e San Giorgio sezione agricoltura SpA hanno proposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 2 comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento della Commissione 3 agosto 1981, n. 2238, che abroga il regolamento n. 71/81 relativo alla messa in vendita di olio d'oliva detenuto dall'ente d'intervento italiano (GU L 218, pag. 27), e del regolamento della Commissione 3 agosto 1981, n. 2239, relativo alla rimessa in vendita mediante aggiudicazione dell'olio d'oliva detenuto dall'ente di intervento italiano (GU L 218, pag. 28).
punto 2
Si deve ricordare che l'art. 12 del regolamento n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU pag. 3025), come modificato dal regolamento del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562 (GU L 185, pag. 1), prevede, come mezzo di stabilizzazione del mercato dell'olio d'oliva, l'obbligo degli enti di intervento designati dagli stati membri produttori di acquistare, a determinate condizione ed al prezzo d'intervento fissato per la realtiva campagna di commercializzazione, l'olio d'oliva di origine comunitaria che venga loro offerto dai produttori. Secondo il n. 2 dello stesso articolo, gli enti d'intervento vendono detto olio d'oliva nell'ambito della Comunità, in condizioni tali da non turbare il mercato nella fase della produzione.
punto 3
La messa in vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli enti di intervento era disciplinata dal regolamento della Commissione 23 dicembre 1977, n. 2960, «relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento» (GU L 348, pag. 46) e dal regolamento del Consiglio 23 dicembre 1978, n. 2754, «relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva» (GU L 331, pag. 13). Nel preambolo di entrambi questi regolamenti si sottolinea che la messa in vendita deve avvenire senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e alle migliori condizioni economiche possibili, e che a tal fine il sistema della gara sembra il più appropriato. Perciò, il rispettivo art. 2, n. 1, di questi regolamenti stabilisce che la vendita può essere effettuata in base ad altra procedura soltanto qualora condizioni particolari lo rendano necessario. Infine, nel preambolo del regolamento n. 2960/77 si dichiara espressamente che, qualora vi sia rischio di perturbazione del mercato, occorre prevedere la possibilità di limitare il quantitativo massimo che può essere aggiudicato ai singoli operatori partecipanti ad una gara.
punto 4
Col regolamento 12 gennaio 1981, n. 71 (GU L 11, pag. 5) la Commissione decideva di mettere in vendita, tramite l'ente d'intervento italiano (Aima), circa 33000 tonnellate di olio d'oliva vergine proveniente dagli interventi della campagna oleícola 1977/1978, in sei partite di circa 5500 tonnellate ciascuna, al prezzo fisso di 210000 LIT il quintale. Dal preambolo del regolamento risulta che gli oli di oliva acquistati dall'ente d'intervento italiano durante la suddetta campagna erano stati più volte messi in vendita mediante gara, ma che soltanto un'esigua parte di questi oli aveva potuto essere venduta. Sempre secondo il preambolo, la situazione del mercato, a quell'epoca, appariva favorevole alla rimessa in vendita di questi oli e la produzione di olio d'oliva della campagna 1980/1981 si annunciava abbondante. Tuttavia, per evitare che venisse perturbato il normale smaltimento della produzione della campagna oleícola in corso, si riteneva opportuno prevedere l'obbligo, per l'acquirente, di procedere alla raffinazione degli ali acquistati o di non commercializzarli sui mercati italiano e greco.
punto 5
Il regolamento suddetto stabiliva che la vendita avrebbe avuto inizio il decimo giorno successivo all'affissione dell'avviso di messa in vendita e che l'attribuzione delle partite sarebbe stata effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande d'acquisto fino ad esaurimento delle partite stesse. Nel caso di domande presentate lo stesso giorno per la stessa partita, l'Aima avrebbe designato come acquirente chi avesse presentato la domanda di acquisto per varie partite o, se ciò non fosse stato possibile, avrebbe proceduto alla designazione dell'acquirente per estrazione a sorte. Infine, il ritiro dell'olio avrebbe dovuto aver luogo, ogni trenta giorni a decorrere dal 15 marzo 1981, per quote non inferiori al 10 % e non superiori al 20 % del quantitativo acquistato. Per ciascuna quota ritirata, l'acquirente avrebbe dovuto, versare il prezzo d'acquisto al più tardi allo scadere del quinto mese successivo al ritiro.
punto 6
Il 2 febbraio 1981, primo giorno del termine entro il quale si potevano presentare le domande d'acquisto, sessanta imprese offrivano di acquistare ciascuna il complesso delle partite messe in vendita. L'assegnazione delle partite veniva ritardata, col consenso della Commissione, perché taluni operatori avevano contestato l'ammissibilità delle domande presentate da altre imprese. Il sorteggio previsto dal regolamento aveva luogo, quindi, soltanto il 1o giugno 1981; in base allo stesso, le ricorrenti nella presente causa ed un'altra impresa (ricorrente nella causa 264/81) venivano designate come acquirenti, ciascuna di una delle sei partite.
punto 7
Il 3 agosto 1981, la Commissione adottava il primo dei regolamenti di cui le ricorrenti chiedono l'annullamento, e cioè il regolamento n. 2238/81, che abroga, con effetto dal 13 gennaio 1981, il suddetto regolamento n. 71/81. Nel preambolo del regolamento n. 2238/81, la Commissione constata che l'esecuzione della vendita era stata ritardata a causa dell'esame dei reclami di cui sopra, ma che infine le partite messe in vendita erano state assegnate a taluni offerenti in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 71/81. La Commissione afferma poi che «nel frattempo le condizioni di mercato dell'olio d'oliva hanno registrato un'evoluzione tale che l'esecuzione della vendita alle condizioni previste inizialmente darebbe luogo a gravi perturbazioni del mercato;... in particolare, tali operatori potrebbero commercializzare dei quantitativi a prezzi che provocherebbero l'esclusione dal mercato degli altri operatori» e che «è quindi necessario, nel superiore interesse, annullare la vendita in questione». Infine, essa annuncia l'adozione di misure parallele allo scopo di tener conto della situatione degli offerenti cui le partite erano state assegnate.
punto 8
Queste misure costituivano oggetto del regolamento n. 2239/81 adottato in pari data, che è il secondo dei regolamenti impugnati ed in forza del quale i quantitativi di olio d'oliva di cui al regolamento n. 71/81 venivano messi in vendita, mediante gara, in sei partite, con la precisazione che questa vendita era «riservata agli operatori... designati dal sorteggio conformemente [al]... regolamento n. 71/81». L'olio doveva essere venduto al più tardi il 10 settembre 1981 e il ritiro, per quote, dei quantitativi acquistati doveva avere inizio il 15 settembre successivo. L'acquirente era tenuto a versare il prezzo d'acquisto per ogni quota al momento del ritiro.
punto 9
Su istanza delle ricorrenti, il presidente della Corte ordinava, con ordinanza 21 agosto 1981 (Race. pag. 2193), che venisse parzialmente sospesa l'esecuzione del regolamento n. 2239/81, in particolare nel senso che le ricorrenti sarebbero state tenute a pagare, per la partita a ciascuna di esse aggiudicata in base alla reattiva offerta, soltanto la perte del prezzo offerto corrispondente alle somma che esse avrebbero dovuto pagare per dare esecuzione alla vendita cui si era proceduto in forza del regolamento n. 71/81. Il pagamento del residuo era sospeso fino alla pronunzia della Corte sulla domanda principale.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 10
La Commissione esprime dubbi quanto alla ricevibilità del ricorso. Essa osserva che i regolamenti impugnati hanno contenuto generale ed astratto e non riguardano direttamente e individualmente le ricorrenti, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato. La Commissione precisa che, nel momento in cui venivano adottati questi regolamenti, l'Aima non aveva ancora inviato alle ricorrenti alcuna lettera per l'assegnazione delle partite in questione. Ora, soltanto con questa lettera di assegnazione si sarebbe concluso il procedimento di vendita e le ricorrenti sarebbero state dichiarate proprietarie delle partite di cui trattasi.
punto 11
In proposito si deve stottolineare che il regolamento n. 71/81 ha fissato, senza alcuna riserva, non soltanto il prezzo e i quantitativi delle merci poste in vendita, ma anche tutte le altre condizioni di vendita, non lasciando perciò alcun margine per stipulazioni contrattuali suplementari. Le offerte d'acquisto erano irrevocabili ed il regolamento prevedeva la designazione degli acquirenti, fra tutti gli offerenti, mediante estrazione a sorte, senza che l'esito di questa fosse subordinato all'invio di una qualsiasi «lettera di assegnazione». Al più tardi dal momento del sorteggio, si era quindi perfezionato il rapporto fra le parti della compravendita. Senza che sia necessario risolvere la questione del momento in cui à stato trasferito il diritto di proprietà, ne consegue che qualsiasi intervento da parte delle istituzioni comunitarie, nel senso di impedire all'Aima di adempiere i propri obblighi nei confronti degli offerenti designati dall'estrazione a sorte, costituiva necessariamente un atto riguardante questi ultimi direttamente e individualmente. Il ricorso è pertanto ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 12
In sostanza, le ricorrenti fanno valere che il regolamento n. 2238/81 viola il principio generale secondo cui un atto non può essere revocato se la revoca pregiudica diritti quesiti di terzi. Anche se venisse considerato come un atto di espropriazione, il regolamento sarebbe, in quanto tale, illegittimo per totale mancanza d'indennizzo. Inoltre, le ricorrenti contestano quanto affermato dalla Commissione, nel preambolo del regolamento, circa l'evoluzione del mercato dell'olio d'oliva e gli effetti prodotti sullo stesso dalla vendita convenuta; la Commissione si sarebbe dunque basata su falsi presupposti ed avrebbe commesso manifesti errori di fatto. D'altra parte, si sarebbe avuto uno sviamento di potere, poiché lo scopo dei regolamenti non era quello di proteggere il mercato, bensì quello di sopprimere il profitto delle ricorrenti.
punto 13
Per giustificare l'abrogazione restroattiva del regolamento n. 71/81, la Commissione deduce unicamente il fatto che l'esecuzione della vendita alle condizioni previste dal regolamento abrogato avrebbe dato luogo a gravi perturbazioni del mercato dell'oliò d'oliva. Essa afferma che, nel periodo intercorrente fra i due regolamenti summenzionati, le condizioni del mercato erano radicalmente mutate. Da una parte, il raccolto 1980/1981 era stato di gran lunga inferiore alle attese; dall'altra, i prezzi erano aumentati al di là di ogni previsione, a causa della diminuita produzione e delle scarse disponibilità di olio lampante sul mercato mondiale, nonché della svalutazione della lira verde.
punto 14
Stando così le cose, le condizioni di vendita, già vantaggiose, sarebbero diventate smisuratamente favorevoli ed avrebbero consentito ad un numero ristretto di operatori non solo di realizzare enormi guadagni a spese del contribuente europeo, ma anche di «fare il bello ed il cattivo tempo» sul mercato dell'olio d'oliva in Italia, escludendo da tale mercato tutti gli altri operatori, che potevano procurarsi lo stesso tipo di olio solo a condizioni molto meno favorevoli.
punto 15
Di fronte a questi argomenti, si deve anzitutto sottolieanre che il numero stesso delle offerte d'acquisto presentate il primo giorno della messa in vendita avrebbe dovuto far capire alla Commissione che le condizioni di vendita erano, già in quel momento, estremamente favorevoli rispetto alle condizioni normali del mercato. Inoltre, i mezzi di sorveglianza del mercato di cui dispone la Commissione avrebbero dovuto consentire a questa di rivedere la proprie previsioni realtive al raccolto 1980/1981 molto prima che venissero adottati i regolamenti in questione.
punto 16
Per di più, le informazioni raccolte dalla Corte non hanno in alcun modo confermato che i mutamenti allegati siano stati così radicali come sostenuto dalla Commissione. In particolare, un testimone la cui competenza è stata riconosciuta da tutte le parti, ha precisato che, per il periodo in questione, non si può parlare di vera e propria penuria, e che non gli risultava esistesse una situazione in cui delle raffinerie incontrassero difficoltà nel rifornirsi di olio lampante. Per quanto riguarda i prezzi, il testimone ha dichiarato che si era avuto un aumento dell'ordine del 15 % per l'olio lampante fra l'ottobre 1980 e l'ottobre 1981, e che tale evoluzione doveva considerarsi normale, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali, delle maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento, della svalutazione della lira verde e, infine, dell'inflazione in Italia.
punto 17
D'altra parte, la Commissione non ha spiegato come mai un mercato caratterizzato da penuria di merci e da una tendenza dei prezzi al rialzo possa essere perturbato per il solo fatto che, ad intervalli regolari, su di esso giungano ulteriori quantitativi di merci che possano essere vendute a prezzi moderati. La Commissione ha ammesso, durante la fase orale del procedimento, che la temuta perturbazione aveva piuttosto carattere indiretto nel senso che i profitti conseguiti dalle imprese designate dal sorteggio avrebbero consentito a tali imprese di accaparrarsi una quota di mercato superiore a quella loro spettante, escludendo in tal modo altri operatori dal mercato stesso.
punto 18
Sotto questo profilo, la sola circostanza che le condizioni cui la Commissione ha subordinato la messa in vendita dei prodotti da parte dell'ente nazionale si siano rivelate favorevoli, o addirittura estremamente favorevoli, per gli acquirenti non può tuttavia giustificare il fatto che la Commissione si opponga all'esecuzione di un contratto concluso da tale ente in conformità alle suddette condizioni. Quanto alla possibilità di un'utilizzazione abusiva dei profitti, si deve ricordare che il quantitativo posto in vendita è stato ripartito fra sei imprese indipendenti. La Commissione non ha nemmeno cercato di dimostrare come e perché l'uno o l'altra di dette imprese avrebbe fatto, dei profitti così ottenuti, un uso avente lo scopo o l'effetto di escludere altri operatori dal mercato.
punto 19
Risulta quindi che l'unico motivo dedotto dalla Commissione per giustificare l'abrogazione del regolamento n. 71/81 è viziato da errori di fatto. Perciò, e senza che sia necessario accertare se, in circostanze diverse, la Commissione avrebbe potuto abrogare retroattivamente detto regolamento, e quali sarebbero state le conseguenze di una siffatta abrogazione per quanto riguarda il diritto delle imprese ad un indennizzo, si deve annnullare il regolamento n. 2238/81, che abroga il regolamento n. 71/81, e va conseguentemente annullato anche il regolamento n. 2239/81.
punto 20
Per tale eventualità, la Commissione ha chiesto alla Corte di applicare l'art. 174, 2° comma, dichiarando che deve considerarsi definitiva l'abolizione delle facilitazioni di pagamento previste dal regolamento n. 71/81. La Commissione ha sottolineato che dette facilitazioni implicano un ulteriore ribasso del prezzo reale, mentre il prezzo nominale è già molto vantaggioso.
punto 21
Tale richiesta non può essere accolta. Le suddette facilitazioni di pagamento fanno parte del complesso delle condizioni di vendita fissate dal regolamento n. 71/81. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte non ritiene necessario trattare questa condizione in modo diverso da quello riservato alla condizione relativa al prezzo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 22
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente; le spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, vanno quindi poste a suo carico. L'impresa SpA Savma, intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento sommario, deve sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il regolamento della Commissione 3 agosto 1981, n. 2238, che abroga il regolamento n. 71/81 relativo alla messa in vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'ente d'intervento italiano, è annullato.
2° Il regolamento della Commissione 3 agosto 1981, n. 2239, relativo alla rimessa in vendita mediante gara dell'olio d'oliva detenuto dall'ente d'intervento italiano, è annullato.
3° La Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. L'impresa SpA Savma sopporterà le proprie spese.
Firme
Due
Kakouris
Everling
Galmot
Joliét
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 novembre 1984.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della quinta sezione
O. Due