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Sez. L, Sentenza n. 5579 del 26/10/1982 (Rv. 423345 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ART. 13 DEL C.C.N.L. 4 APRILE 1975 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI - TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE - LICENZIAMENTO DI QUEST'ULTIMO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423345-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ART. 13 DEL C.C.N.L. 4 APRILE 1975 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI - TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE - LICENZIAMENTO DI QUEST'ULTIMO - LEGITTIMITÀ.*

Ai sensi dell'art. 13 del C.C.n.L. per i dirigenti industriali del 4 aprile 1975 (che, in tema di trasferimenti, ha sostituito la disciplina già dettata dall'art. 5 del C.C.n.L. 31 dicembre 1948, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), la mancata accettazione, da parte del dirigente, del trasferimento ad altra Sede, disposto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, dà diritto all'imprenditore di licenziare il dirigente medesimo, salvo l'Obbligo di corrispondergli l'indennità di anzianità e quella di preavviso. (V 32/76, mass n 378646).*

Riferimenti normativi: DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., Contr. Coll. 04/04/1975 num. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)