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Sez. L, Sentenza n. 32 del 08/01/1976 (Rv. 378646 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MANCATA ACCETTAZIONE DEL TRASFERIMENTO - RAGIONE DEL TRASFERIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DEL 19 LUGLIO 1967).*
Stato
decisa il 1976-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378646-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MANCATA ACCETTAZIONE DEL TRASFERIMENTO - RAGIONE DEL TRASFERIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DEL 19 LUGLIO 1967).*

Qualora un contratto collettivo di lavoro (nella specie art 62 CCNL 19 luglio 1967 per i dipendenti dalle imprese commerciali) preveda il licenziamento del lavoratore che non accetti il trasferimento, la sussistenza delle ragioni, che giustificano il trasferimento e rendono arbitrario il rifiuto del lavoratore, funge da elemento costitutivo del giustificato motivo di licenziamento e deve essere percio provata dal datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Contr. Coll. 19/07/1967 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)