Sez. L, Sentenza n. 7665 del 23/06/1992 (Rv. 477855 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Interrogatorio libero delle parti | Dichiarazioni conseguenti - Rilevanza fondamentale nella decisione - Ammissibilità - Correlativa omissione dell'ammissione e dell'esame di altre prove - Divieto.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Interrogatorio libero delle parti
Le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ. possono essere poste a base della decisione, pur non avendo valore confessorio, ma non consentono al giudice, in relazione al loro contenuto, di omettere l'esame (o l'ingresso nel giudizio) di altre prove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)