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Sez. L, Sentenza n. 11048 del 24/10/1995 (Rv. 494350 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - INSCINDIBILITÀ | Portata - Ambito di applicazione - Confessioni giudiziali - Carattere esclusivo - Dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero - Valutazione discrezionale del giudice - Liceità.
Stato
decisa il 1995-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494350-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - INSCINDIBILITÀ

Il principio della cosiddetta inscindibilità della confessione sancito dall'art. 2734 cod. civ. - per il quale le "dichiarazioni aggiunte alla confessione", relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere gli affetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro integrità ove non contestate dalla controparte, restando altrimenti rimesso al giudice l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse - si applica solo alle confessioni giudiziali, cioè alle ammissioni fatte dalle parti in sede di interrogatorio formale, e non anche alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero; le quali, pertanto, sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice, che, specialmente nelle controversie di lavoro (nelle quali l'interrogatorio libero è previsto come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado), ben può fondare la propria decisione anche solo su tali dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)