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Sez. 5 - , Sentenza n. 2400 del 31/01/2017 (Rv. 642536 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Presupposti - Mancanza - Accertamento "a posteriori" - Liquidazione della maggiore imposta - Natura - Imposta complementare - Configurabilità - Conseguenze - Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria - Termine triennale ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642536-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In base all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal d.l. n. 12 del 1985, (conv., con modif., dalla l. n. 118 del 1985) in relazione all'acquisto della "prima casa", applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta "complementare", non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)