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Sez. 5, Sentenza n. 26407 del 05/12/2005 (Rv. 587342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Presupposti - Mancanza - Accertamento "a posteriori" - Liquidazione della maggiore imposta - Natura - Imposta complementare - Configurabilità - Conseguenze - Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria - Termine triennale ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587342-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In base all'art. 42, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118) in relazione all'acquisto della "prima casa", applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile (nella specie, la natura di abitazione non di lusso dell'immobile trasferito), va qualificata come imposta "complementare", non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 cod. civ. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.

Riferimenti normativi: DPR 25/04/1986 num. 131 art. 42, DPR 25/04/1986 num. 131 art. 76, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)