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Sez. 1, Sentenza n. 7943 del 25/08/1997 (Rv. 507053 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Forma e legalizzazione - Modalità - Atti e documenti formati all'estero da autorità straniere - Legalizzazione a mezzo delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507053-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

A norma degli artt. 15 e 17 della legge n. 15 del 1968, le firme sugli atti ed i documenti formati all'estero da autorità straniere e da far valere nello Stato sono legalizzate (ossia, ricevono l'attestazione ufficiale della legale qualità di colui che ha apposto la propria firma, nonché dell'autenticità della firma stessa) dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. È, pertanto, invalida la procura a proporre ricorso per cassazione redatta all'estero da un soggetto qualificatosi "public notary", accompagnata dall'attestazione di un funzionario del governo locale (nella specie, canadese) che a quel soggetto erano stati attribuiti determinati poteri antecedentemente alla redazione della procura e contenente a tergo la legalizzazione della firma del funzionario stesso da parte degli organi consolari italiani.

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)