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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3675 del 08/03/2012 (Rv. 621536 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricorso avverso il provvedimento di espulsione ex art.13 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Procura al difensore - Modalità in relazione alla presenza o meno dello straniero sul territorio nazionale - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621536-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Avverso il provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, può essere proposto ricorso al giudice di pace, sia conferendo procura al difensore, con autentica delle sottoscrizioni da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l'autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato; la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo nel caso sia accertato che al momento del rilascio lo straniero era all'estero. (Nella specie, è stato cassato il decreto del giudice di pace che ha dichiarato la nullità della procura con sottoscrizione autenticata dal difensore, senza accertare se lo straniero fosse presente nel territorio nazionale, come dallo stesso affermato in quanto detenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)